Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI POMARETTO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pomaretto (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille;
di confermare l'aliquota ridotta al 6 per mille, nelle seguenti ipotesi:
abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unita' immobiliari indicate alle lettere a) e b);
ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta, le unita' immobiliari sottoindicate alle lettere c) e d);
e) l'unita' immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d'imposta;
g) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;
h) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziale di subaffitto e sempreche' il famigliare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza;
di confermare la detrazione dell'imposta, nella misura di Euro 103,29.
(Omissis).
 
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