Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI REGGELLO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Reggello (provincia di Firenze) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare le aliquote approvate per il 2002 anche per l'anno 2003 come di seguito indicato:
aliquota abitazione principale, 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 7 per mille;
detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2002 pari a Euro 103,29;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle concesse in locazione con contratto di tipo concordato ex art. 3, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;
estensione delle agevolazioni riconosciute per abitazione principale anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera C.C. n. 32 del 29 febbraio 2000;
2. di elevare la detrazione per abitazione principale la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 (lire 200.000) a Euro 206,58 (lire 400.000) alle categorie di soggetti di seguito specificati che si trovino in situazioni di particolare disagio economico e sociale:
al soggetto passivo nel cui nucleo familiare si assiste con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n. 104/1992 e che risulti proprietario di una sola abitazione, compresa di eventuale pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
al soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100%, proprietario di una sola abitazione sul territorio nazionale, che vi risieda e sia in possesso di un reddito imponibile IRPEF non superiore a quanto di seguito indicato:
per una persona: Euro 7.359,51 (lire 14.250.000);
per due persone: Euro 11.620,28 (lire 22.500.000);
per tre persone: Euro 15.493,70 (lire 30.000.000);
per quattro persone: Euro 17.430,42 (lire 33.750.000);
per cinque persone: Euro 19.367,13 (lire 37.500.000);
per ogni persona in aggiunta si aggiungono: Euro 1.936,71 (lire 3.750.000);
(Omissis).
 
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