Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP). (Deliberazione n. 03/69 del 16 aprile 2003).

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 1.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:
1) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in proprieta' o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla tutela dell'incolumita' di cose e persone;
2) servizi del personale.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 2, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
2) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento;
3) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
4) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilita';
3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
 
Art. 2.
Contrattazione aziendale e contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in reperibilita', per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna azienda.
2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalita' e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalita', tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sugli accordi di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 4 del presente accordo.
4. In conformita' agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale trasformazione.
 
Art. 3.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferire a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi dovra' essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterra' inoltre l'indicazione delle unita' organizzative e del personale interessati nonche' le modalita' di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (ventiquattro ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (quarantotto ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unita' organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
e) da ventiquattro ore prima a ventiquattro ore dopo le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale.
 
Art. 4.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.
In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.
 
Art. 5.
Norme finali
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990.
Firmato da:
FEDERCASA, FPS CISL, FESICA, CONFSAL, FP CGIL, UIL FPL.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone