Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELL' AQUILA |
DECRETO RETTORALE 29 aprile 2003 |
Modifica allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 24 marzo 2003, consiglio di amministrazione del 4 aprile 2003); Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 aprile 2003, prot. n. 1585, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte; Decreta: Art. 1. Gli articoli 12, punto 1 comma 4, e 21, punto 3 dello Statuto dell'Universita' degli Studi dell'Aquila sono modificati come segue: «Art. 12 (Il consiglio di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori confermati, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti pari alla somma del 5% del numero degli altri componenti e dell'1 % del numero degli studenti iscritti alla facolta'. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute. Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio di facolta' si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori. L'elettorato passivo e' consentito a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Le norme per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono fissate dal regolamento di Ateneo. 2. I consigli di facolta' stabiliscono nei propri regolamenti didattici le ulteriori competenze, oltre quelle fissate dal regolamento didattico di Ateneo e le modalita' di funzionamento delle giunte di classe e dei relativi consigli didattici di corsi di studio. 3. Il consiglio di facolta': a) programma, coordina ed organizza le attivita' didattiche dei corsi di studio della facolta'; in tale ambito, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori; b) provvede all'attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti; c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative; d) analizza, avvalendosi di una commissione didattica di vigilanza costituita da docenti e studenti secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico di facolta', gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato e fornisce all'Ateneo, attraverso una relazione appositamente predisposta dal preside, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attivita' svolta; e) delibera l'ordine annuale degli studi; f) definisce le strutture scientifiche di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 9; g) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento; h) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico formulate anche da parte di strutture scientifiche non di riferimento; i) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, nonche' sulle richieste di nuovi posti, sentite le strutture scientifiche di riferimento; j) delibera sulla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere della struttura scientifica di riferimento interessata e del Dipartimento competente sul piano disciplinare; k) redige il regolamento didattico di facolta'; l) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula le proposte per professori a contratto, sentite le strutture scientifiche di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e fino al limite massimo del 10% dei corsi attivati; m) avanza proposte sulle modifiche di statuto; n) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto. 4. Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta di Presidenza, presieduta dal preside, alla quale affida funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalita' di funzionamento della giunta sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. Art. 21. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. In particolare il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di previsione; b) approva il conto consuntivo; c) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico; d) delibera la definizione delle piante organiche, su proposta del senato accademico; e) provvede alla distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, su proposta del senato accademico; f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo; g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla disattivazione di Dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione dipartimentale; h) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su parere del senato accademico; i) gestisce il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi; l) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie, su proposta del senato accademico; m) approva i contratti e le convenzioni fatta salva la possibilita' di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio; n) delibera l'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi, sentito il senato accademico; o) esamina, unitamente al senato accademico, le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative; p) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo. 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni. 4. Il consiglio di amministrazione e' costituito da: a) il rettore, che lo presiede; b) il protettore, senza diritto di voto; c) il direttore amministrativo; d) quattro professori di ruolo a tempo pieno, dei quali due di prima e due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo pieno; e) due rappresentanti del personale non docente; f) tre studenti; g) un rappresentante del Governo; h) due esperti, designati dal senato accademico. Gli esperti vanno scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' ed enti pubblici o privati. Essi non possono aver avuto od avere rapporti di collaborazione professionale con l'UAQ. Possono partecipare inoltre al consiglio di amministrazione, in accordo a criteri e modalita' fissati dal senato accademico e comunque in numero non superiore a due, rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica del consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti di dipendenza con l'UAQ. Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti d), e) ed f) sono dettate dal regolamento di Ateneo. 5. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di preside di facolta', di direttore di dipartimento e di membro del senato accademico. La rieleggibilita' per un numero massimo di due mandati consecutivi e' permessa solo per i membri eletti di cui ai punti d) ed e) del comma precedente. I rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' non possono far parte del consiglio di amministrazione. |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 29 aprile 2003 Il rettore: Bignardi |
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