Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 marzo 2003, n. 100
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive modificazioni;
Vista la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale e' stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;
Vista la sentenza n. 443 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l'uso della sostanza aromatizzante "etilmaltolo" di cui al citato repertorio, gia' consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di gomma da masticare, caramelle e prodotti similari sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;
Ritenuto altresi' di dover modificare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 30 maggio 2002;
Visto il parere espresso in data 13 dicembre 2001 dall'Istituto superiore di sanita' riguardante i requisiti di purezza della sostanza aromatizzante "etilmaltolo";
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Visti i pareri espressi dalla Commissione dell'Unione europea in data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con i quali ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante la sostanza 1,2-propilenglicole;
Ritenuto di dover aderire all'indicazione della sopra citata Commissione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 dicembre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il campo d'impiego "Caramelle e confetti" e la relativa "Dose massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono sostituiti dai seguenti:

=====================================================================
Sostanza | Campo d'impiego |Dose massima d'impiego =====================================================================
|Caramelle, confetti, gomme da | |masticare e prodotti di | Etilvanillina|confetteria | 300 mg/kg

b) e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

=====================================================================
Sostanza | Campo d'impiego |Dose massima d'impiego =====================================================================
|Gomme da masticare, caramelle e | Etilmaltolo|prodotti similari | 60 mg/kg

2. La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 71



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive
88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di
base per la loro preparazione), e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Ministro della sanita', ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con
proprio regolamento, in attuazione di disposizioni
comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari
nonche' da erbe e da spezie normalmente considerate come
alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime
vegetali o animali non considerate normalmente come
alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie
prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti
fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o
microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
nei prodotti alimentari nonche' nelle erbe e nelle spezie
normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
nelle materie prime vegetali o animali non considerate
normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai
precedenti punti d) ed e);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di
trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate
per la loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di preparazione degli aromi,
compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici
per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c);
i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e
l'impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere
impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli
aromi.
2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio
regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie,
prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo
dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle
denominazioni piu' specifiche di cui all'art. 8, comma 1,
lettera b)".
- La decisione della Commissione del 23 gennaio 2002,
n. 2002/213/CE, riporta l'elenco delle sostanze
aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e
tali riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie
L 49 del 20 febbraio 2002).
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 107, riporta l'elenco delle "Sostanze
aromatizzanti artificiali" che possono essere utilizzate
nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi
campi d'impiego.
Nota all'art. 1, comma 2:
- L'allegato VIII fissa i requisiti specifici e
generali di purezza delle sostanze aromatizzanti
artificiali.



 
Allegato I
REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA Etilmaltolo.
Colore e aspetto: polvere bianca cristallina;
Punto di fusione: 90 °C.
Non deve contenere:
arsenico piu' di 3 mg/kg;
cadmio piu' di 1 mg/kg;
mercurio piu' di 1 mg/kg;
piombo piu' di 5 mg/kg.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone