IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.; Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 8 settembre 2000, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 23 maggio 2002, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempre che cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere; Visto il decreto 23 maggio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio alla terza fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999; Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni gia' effettuate e che ad esso puo' aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi decreti, di crediti previdenziali maturati entro il 31 dicembre 2005; Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione della societa' di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli; Decreta: 1. La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. l del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001 e in data 18 luglio 2002 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o piu' successivi decreti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2. I titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'I.N.P.S., nella persona del suo commissario straordinario, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta piu' vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonche' alla comprovata esperienza in operazioni analoghe. Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'I.N.P.S. stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attivita' propedeutiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2003 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2003 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 271 |