Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pozzolo Formigaro (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003 nel Comune di Pozzolo Formigaro:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille;
2) di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 lettera a) della legge n. 662/96, e che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale;
3) di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5) di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all'I.C.I. per l'anno 2003 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
6) di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del d.lgs. n. 446/97, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
 
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