Il comune di Pozzolo Formigaro (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003 nel Comune di Pozzolo Formigaro: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille; 2) di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 lettera a) della legge n. 662/96, e che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale; 3) di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all'I.C.I. per l'anno 2003 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 6) di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del d.lgs. n. 446/97, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. (Omissis). |