Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SEDICO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sedico (provincia di Belluno) ha adottato il 10 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel Comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate: 4 per mille.
L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.
La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta.
Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e quantificate nel numero massimo di 2 e' estesa l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale.
2) di considerare abitazione principale, al solo fine della applicazione della aliquota ridotta, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1° grado purche' adibite ad abitazione principale. L'applicazione della aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso delle condizioni anzidette da produrre nei termini previsti dalla presentazione della dichiarazione (sessanta giorni dal verificarsi della situazione). In sede di prima applicazione della aliquota ridotta il termine di sessanta giorni decorre dal termine di versamento della prima rata.
(Omissis).
 
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