Il comune di Seveso (provincia di Milano) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) (Omissis). 2) Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come approvata con deliberazione di G.C, del 1° febbraio 2002, n. 17 come segue: 3,6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonche' le abitazioni date in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, esclusivamente parenti ed affini di primo grado; 3,6 per mille per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprieta' edilizia ed inquilini; 6 per mille (fabbricati esclusi quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili, terreni agricoli. 3) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod. di Euro 113,62. 4) Di confermare l'ulteriore detrazione da euro 113,62 a Euro 154,94 per l'abitazione principale di cui all'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, in relazione a richieste docurnentate da parte dei soggetti passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale, ricorrendo le seguenti condizioni: pensionati e loro coniugi con reddito complessivo, ai fini IRPEE, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.000,00 aumentate di ulteriori euro 2.065,00 per ogni persona a carico; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.000,00, aumentate di ulteriori euro 2.065,00 per ogni persona a carico. 5) Di escludere dall'applicazione della maggiore detrazione di Euro 154,94 i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo oltre all'abitazione principale. 6) Di escludere, altresi', dall'applicazione della maggiore detrazione di Euro 154,94 tutte le unita' classificabili in: A/1 (abitazione di tipo signorile); A/8 (abitazione in villa); A/9 (castelli, palazzi). 7) Di individuare il nucleo familiare di riferimento nella sua composizione al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, nonche' di documentare lo status di pensionato o di portatore di handicap alla stessa data; 8) Di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della ulteriore detrazione di Euro 154,94 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 2002. (Omissis). |