Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SINNAI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sinnai (provincia di Cagliari) ha adottato il 5 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di fissare per l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/96, ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/96, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
Di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura di Euro 258,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 662/96);
Di riconoscere altresi' per l'abitazione principale utilizzata come dimora abituale dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' del 100%, l'aliquota agevolata del 4 per mille e la detrazione d'imposta di Euro 258,00, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/92 a condizione che il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), sia inferiore a Euro 47.000,00;
Di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/97.
(Omissis).
 
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