Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2002
Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001. (Deliberazione n. 14/02/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;
Vista la comunicazione della Commissione COM (96) 608, relativa agli «Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes»;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;
Visto il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle;
Vista la propria delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000 recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;
Vista la propria delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»;
Vista la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001 recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000»;
Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, n. 249/02 (sul ricorso proposto dalla societa' Infostrada S.p.a.) e n. 250/02 (sul ricorso proposto dalla societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a.) del 14 gennaio 2002;
Vista la propria delibera n. 99/02/CONS del 26 marzo 2002, recante «Trattativa privata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998»;
Vista la propria delibera n. 179/02/CONS del 5 giugno 2002 recante «Trattativa privata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998: affidamento dell'incarico alla societa' Analysys»;
Vista la relazione sulla metodologia e sul calcolo del costo netto del servizio universale per il 2001, presentata da Telecom Italia il 30 aprile 2002;
Vista la relazione della societa' Analysys, acquisita in data 15 ottobre 2002, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001;
Sentite in audizione le societa' Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue: 1. Il percorso istruttorio.
La societa' Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) in data 30 aprile 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 marzo 1998, ha presentato all'Autorita' il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2001.
L'Autorita' ha pertanto avviato, in data 26 giugno 2002 un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2001, articolato nelle fasi di seguito elencate.
1. L'Autorita' con la comunicazione di avvio istruttoria pubblicata in data 11 luglio 2002 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161, nell'informare sulle modalita' di valutazione della relazione del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per il 2001, aveva previsto che le risultanze di tale valutazione venissero messe a disposizione degli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Entro trenta giorni dalla messa a disposizione delle suddette risultanze, gli operatori avevano facolta' di fornire all'Autorita' memorie scritte, documenti e pareri nonche' di richiedere di essere convocati in audizione.
2. Con nota del 2 luglio 2002, l'Autorita' ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 dati e informazioni al fine di valutare il livello concorrenziale dei mercati delle telecomunicazioni.
3. In data 25 luglio 2002, l'Autorita', sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2001 un onere iniquo a carico di Telecom Italia. L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e conseguentemente ha richiesto alla societa' Analysys (di seguito Analysys), selezionata sulla base di una procedura di gara, l'avvio delle attivita' di verifica del calcolo del costo netto relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001.
4. Analysys ha avviato l'attivita' di verifica in data 6 agosto 2002 ed ha consegnato all'Autorita', in data 15 ottobre 2002, la relazione sulle risultanze del controllo del calcolo del costo netto. Tale relazione e' allegata alla presente delibera.
5. In data 23 ottobre 2002, l'Autorita' ha disposto la messa a disposizione ai soggetti interessati della relazione di Analysys contenente le risultanze dell'attivita' di controllo, tramite pubblicazione sul proprio sito web e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Telecom Italia ha inviato, in data 21 novembre 2002, una nota con la quale ha comunicato la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys, richiedendo contestualmente di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 11 dicembre 2002.
7. Vodafone Omnitel ha richiesto, in data 3 dicembre 2002 di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 12 dicembre 2002. Nel corso dell'audizione, Vodafone Omnitel, ha consegnato un documento contenente la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys.
8. Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) ha richiesto, in data 4 dicembre 2002, di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 12 dicembre 2002, nel corso della quale la societa' ha espresso la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys.
9. L'Autorita', alla luce delle risultanze dell'attivita' di controllo del calcolo del costo netto di Analysys e tenuto conto dei contributi ricevuti e dei commenti acquisiti dagli operatori sopra indicati, ritiene che ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 10 marzo 1998, che il meccanismo di ripartizione sia giustificato.
10. Le risultanze dell'analisi concorrenziale e in particolare la struttura dei costi e dei ricavi degli operatori hanno altresi' messo in evidenza che la quota preponderante dei costi totali di gran parte degli operatori nuovi entranti e' costituita allo stato attuale da costi di interconnessione. L'Autorita' pertanto ritenendo che, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, sussistano le condizioni per mantenere il vigente meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, ha proceduto ad individuare, sulla base dei dati forniti dagli operatori, i soggetti contribuenti al fondo.
11. L'Autorita' ha quindi effettuato, sulla base degli stessi dati, il calcolo della quota di contribuzione al fondo del servizio universale secondo le modalita' previste dall'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998. 2. La valutazione dell'iniquita' dell'onere e dell'applicabilita' del meccanismo di ripartizione.
Coerentemente con i provvedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999 e 2000, l'Autorita' ritiene che il livello di concorrenzialita' dei mercati delle telecomunicazioni sia un parametro adeguato per valutare l'iniquita' dell'onere connesso con gli obblighi di servizio universale. L'Autorita' ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare il livello di concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni. I risultati dell'analisi hanno mostrato un miglioramento del grado di concorrenza rispetto agli anni precedenti. In particolare la quota di mercato del traffico telefonico di Telecom Italia e' scesa dall'82% del 2000 al 79% nel 2001. Lo stesso trend e' stato rilevato sui volumi di traffico di Telecom Italia che, nello stesso periodo, si sono ridotti dall'81% al 77%. Il mercato complessivo della fonia, in termini di ricavi, e' diminuito di un punto percentuale a fronte di un incremento del 7% del volume di traffico.
L'Autorita', sulla base dell'analisi sopra riportata, ha ritenuto pertanto iniquo per Telecom Italia l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale, ed ha determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, del decrteto ministeriale 10 marzo 1998, l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione.
L'Autorita' ha pertanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998, l'avvio dell'attivita' di verifica del calcolo del costo netto dichiarato da Telecom Italia, svolta dalla societa' Analysys. 2.1. L'esenzione dalla contribuzione al fondo.
L'anno 2001 e' stato caratterizzato da uno sviluppo della concorrenza in termini di maggior numero di operatori presenti sul mercato, in termini di incremento della domanda dei servizi di interconnessione, del traffico complessivo del mercato e delle quote di mercato degli operatori alternativi. I costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti costituiscono tuttora la quota preponderante dei costi totali sostenuti dagli operatori. Si rileva infatti che, alcuni operatori hanno registrato, per l'anno 2001, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999 e 2000, l'Autorita' ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorita' ritiene infatti che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo piu' ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione. 3. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
Telecom Italia ha presentato il 30 aprile 2002 la relazione sul costo netto per l'anno 2001. I servizi per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sono:
1) telefonia vocale composta da:
a) aree di centrale SL non remunerative;
b) aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi);
2) telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative;
3) servizio di informazione elenco abbonati.
Il costo netto proposto da Telecom Italia per l'anno 2001 dei suddetti servizi e' stato pari a 245 miliardi di lire, derivante dalla differenza tra 976 miliardi di costi evitabili e 731 miliardi di ricavi evitabili. Tale valore di costo netto non comprende l'ammontare dei vantaggi di mercato che e' stato stimato da Telecom Italia in 9 miliardi.
Ai fini di una comparazione con i costi netti proposti negli anni precedenti, e' opportuno evidenziare che Telecom Italia ha introdotto, per l'anno 2001, delle rilevanti modifiche alla metodologia di calcolo del costo nettoper il servizio di telefonia vocale e della telefonia pubblica. La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati, e', invece, rimasta sostanzialmente invariata.
La tabella sottostante riporta in dettaglio le voci del costo netto dei singoli servizi facenti parte degli obblighi di servizio universale.

==================================================================== Miliardi Telefonia vocale di lire --------------------------- Telefonia Servizio Totali
Aree SL Aree Totale pubblica 12
armadio -------------------------------------------------------------------- Costi evitabili 582 n. d. 615 114 247 976

Ricavi Mancati 441 n. d. 463 61 207 731

Costo netto 141 11 152 53 40 245

Fonte: Telecom Italia - Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2001.
A fronte dell'attivita' di verifica del costo netto e della stima dei vantaggi di mercato effettuate da Analysys, il costo netto presentato da Telecom Italia e' stato rettificato secondo quanto sintetizzato nella tabella sottostante.

COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2001

==================================================================== Miliardi Telefonia vocale di lire ---------------------- Telefonia Servizio Vantaggi Totale
Aree SL Aree Totale pubblica 12 di mercato generale
armadio -------------------------------------------------------------------- Proposta di Tele- com Ita- lia 141 11 152 53 40 9 236 -------------------------------------------------------------------- Verifica di Analy- sys 106 2 108 30 34 60 112

Fonte: Analysys - Relazione sulla verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001. 3.1. Il costo netto della telefonia vocale. 3.1.1. La proposta di Telecom Italia.
Il costo netto della telefonia vocale per gli anni 1998, 1999 e 2000 era stato calcolato a posteriori su tutte le aree SL e armadio per le quali la differenza tra ricavi e costi di ciascuna area comportava un saldo negativo.
Telecom Italia ha introdotto nel calcolo del costo netto del 2001 una nuova metodologia, descritta in dettaglio al punto 4.1.2 dell'allegata relazione sulle risultanze della verifica, per identificare ex-ante le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto non e' pertanto effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalita' demografico-territoriale e di capacita' di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.
Il numero di aree SL non remunerative proposto da Telecom Italia e risultante dall'implementazione di questa nuova metodologia e' pari a 1764 con un numero di clienti in esse residenti pari a 686.196, mentre per le aree armadio non remunerative, il numero di aree proposto e' stato di 1855, con un numero di clienti pari a 37.882. Il costo netto associato alle aree SL e alle aree armadio e' valutato da Telecom Italia rispettivamente in 141 e 11 miliardi di lire. 3.1.2. La verifica di Analysys.
Nell'attivita' di verifica, Analysys ha ritenuto che la proposta metodologica di Telecom Italia di stabilizzare nel tempo il numero delle aree SL e delle aree armadio potenzialmente non remunerative sia ragionevole per stabilire a priori se un'area puo' essere qualificata come potenzialmente non remunerativa e pertanto evitabile (ex-ante) da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale.
In merito agli aspetti metodologici, Analysys ha anche accertato che la metodologia proposta ha due rilevanti implicazioni: la prima e' che la ricerca di aree non remunerative per gli anni seguenti, a partire dal calcolo del costo netto per il 2002, potra' essere effettuata solo sulle aree non remunerative determinate attraverso la metodologia applicata per l'anno 2001.
La seconda implicazione e' che, qualora un'area non remunerativa nel 2001 diventi successivamente profittevole, tale profitto dovra' essere portato a riduzione del costo netto delle aree non remunerative.
Analysys ha effettuato una seconda valutazione del costo netto della telefonia vocale ammettendo le sole aree SL risultate simultaneamente non remunerative negli anni 2001 e 2000. In tal modo, Analysys ha individuato 992 aree non remunerative per un costo netto di 73 miliardi di lire. Tuttavia la stessa Analysys ha inteso precisare che l'identificazione delle aree non remunerative per il 2001 e per il 2000 e' frutto dell'applicazione di due metodologie di analisi e di calcolo del costo netto differenti tra loro, proprio a causa dell'introduzione della nuova metodologia da parte di Telecom Italia.
Analysys, pur ritenendo che le metodologie, le tecniche di calcolo e i driver adottati da Telecom Italia per la quantificazione del costo netto sono stati complessivamente adeguati, ha riscontrato alcune inesattezze nel calcolo del costo netto ed ha conseguentemente apportato dei correttivi alla proposta di Telecom Italia, secondo quanto indicato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.
L'attivita' complessiva di verifica del costo netto della telefonia vocale effettuata da Analysys ha comportato, pertanto, alcuni aggiustamenti i quali hanno ridotto il relativo costo netto presentato da Telecom Italia di 44 miliardi di lire. In particolare il costo netto come valutato da Analysys risulta pari a 106 miliardi, determinato considerando 1471 aree SL, mentre il costo netto delle aree armadio e' stato valutato in circa 2 miliardi, relativi a 272 aree. 3.2. Il costo netto della telefonia pubblica. 3.2.1. La proposta di Telecom Italia.
La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono gia' considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa societa' avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.
Nonostante la delibera n. 290/01/CONS concernente «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche» sia entrata in vigore nel luglio 2001, Telecom Italia ha proposto, nel calcolo del costo netto, di applicare i criteri stabiliti dalla suddetta delibera all'intero anno 2001, determinando conseguentemente il numero di postazioni per ogni comune necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti.
L'implementazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia comporta un numero di impianti non remunerativi, all'interno di aree complessivamente remunerative, pari a 79.829 per un costo netto di 53 miliardi di lire. 3.2.2. La verifica di Analysys.
L'attivita' di verifica di Analysys ha condotto all'individuazione di tre interventi di rettifica dei calcoli effettuati da Telecom Italia.
In primo luogo Analysys ha verificato che, in alcuni comuni, il numero di postazioni telefoniche era superiore al minimo prefissato da Telecom Italia nella propria metodologia di calcolo, basata sui criteri stabiliti dalla delibera 290/01/CONS. In questo caso il costo netto e' stato calcolato esclusivamente sul numero minimo di postazioni telefoniche indicate nella delibera e parte dei ricavi generati dagli impianti in eccesso e' stata riallocata agli impianti inclusi nel numero minimo.
Il secondo intervento ha riguardato l'esclusione degli impianti non remunerativi situati in concentrazioni (aeroporti, stazioni ferroviarie, autogrill, stazioni della metropolitana, ecc.). Analysys ha verificato che Telecom Italia valuta la profittabilita' del servizio di telefonia pubblica in termini aggregati considerando tutti i costi e i ricavi di tutti gli impianti installati in ogni concentrazione anziche' su base individuale e pertanto ha ritenuto coerente con l'approccio di Telecom Italia escludere tutti gli impianti non remunerativi situati in concentrazioni.
L'ultimo intervento ha riguardato l'esclusione dal calcolo del costo netto delle postazioni multiple (impianti costituiti da piu' apparecchi telefonici). Analysys ha accertato che in tutti gli impianti multipli, almeno un telefono pubblico potrebbe essere profittevole se i ricavi degli altri apparecchi fossero riallocati su un unico telefono. In considerazione di questo, Analysys ha escluso dal calcolo del costo netto della telefonia pubblica il costo netto delle postazioni multiple.
L'esclusione dal calcolo del costo netto della telefonia pubblica degli impianti in eccesso e la relativa riallocazione di parte dei ricavi sui rimanenti impianti ha ridotto il numero degli impianti non remunerativi di 9.087 unita' con una conseguente riduzione del costo netto di 14 miliardi di lire. L'esclusione dal calcolo degli impianti situati in concentrazioni e delle postazioni multiple, ha avuto l'effetto di ridurre rispettivamente di 1.650 e di 3.739 il numero di impianti. Cio' ha comportato una riduzione del costo netto di 10 miliardi. Complessivamente il costo netto della telefonia pubblica verificato da Analysys e' stato pari a 30 miliardi per un numero totale di impianti non remunerativi pari a 65.353. 3.3. Il costo netto del Servizio 12. 3.3.1. La proposta di Telecom Italia.
La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati proposta da Telecom Italia prevede di individuare le risorse per la fornitura del Servizio 12 che Telecom Italia eviterebbe di impiegare se non fosse soggetta agli obblighi di servizio universale.
Sulla base della metodologia proposta Telecom Italia il costo netto per il Servizio 12 risulta pari a 40 miliardi di lire derivante dalla differenza tra 247 miliardi di costi evitabili e 207 miliardi di ricavi evitabili. 3.3.2. La verifica di Analysys.
Le risultanze dell'attivita' di Analysys riportano due ipotesi alternative relative al costo netto del Servizio 12.
Nella prima ipotesi Analysys, sulla base del quadro normativo e regolamentare del servizio informazioni abbonati, ha ritenuto che il costo netto del Servizio 12 dovrebbe essere escluso dal meccanismo di ripartizione.
La seconda ipotesi si basa sul principio che Telecom Italia avrebbe verosimilmente offerto un servizio informazioni anche in assenza di obblighi di servizio universale. Analysys ha pertanto condotto una verifica del costo netto del Servizio 12 che ha evidenziato in particolare alcune criticita' nella metodologia di allocazione dei costi comuni e congiunti tra Servizio 12 e Servizio 412. Il Servizio 412 e', infatti, un ulteriore servizio informazione abbonati, con maggiori funzionalita' rispetto al Servizio 12, offerto da Telecom Italia da ottobre del 2001 e che utilizza le medesime infrastrutture e impianti di call center utilizzati per l'offerta del Servizio 12. La proposta di valutazione dei costi di Telecom Italia e' basata sull'uso di un driver di allocazione costruito sulla base del numero totale di chiamate indirizzate ai servizi 12 e 412, della durata media di tali chiamate e del tempo totale di utilizzo delle risorse per l'offerta dei due servizi in questione. Tale driver e' stato ritenuto non pienamente soddisfacente da Analysys poiche' non identifica i costi evitabili che sono specificatamente e direttamente richiesti per l'offerta del servizio 12. Analysys ha quindi proceduto ha richiedere a Telecom Italia lo sviluppo di un modello bottom up che mettesse in evidenza la corretta allocazione delle risorse tra i servizi di informazione abbonati. Il nuovo modello bottom up sviluppato da Telecom Italia porta ad un costo netto di 34 miliardi di lire escludendo dal calcolo dei costi evitabili sostenuti nel 2001 gli apparati e sistemi del servizio 412. 4. I vantaggi di mercato.
Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti ammonta a 9 miliardi di lire circa. La tabella seguente mostra le stime effettuate da Telecom Italia in relazione ai benefici indiretti per l'anno 2001.

=====================================================================
Benefici indiretti (ITL miliardi) |2001|2000 ===================================================================== Fedelta' al marchio | 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - mailing |5.8 |8.0 --------------------------------------------------------------------- Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - telefoni| | pubblici |3.0 |11.5 --------------------------------------------------------------------- Database cliente | 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Presenza diffusa | 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Effetto del ciclo di vita | 0 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |8.8 |19.5

Stime di Telecom Italia dei benefici indiretti per l'anno 2001 [Fonte: Analysys 2002] L'attivita' di verifica di Analysys ha delle condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. L'impatto degli aggiustamenti di Analysys e' sintetizzato nella tabella seguente e motivato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

=====================================================================
Beneficio indiretto (ITL miliardi) |Analysys|Telecom Italia ===================================================================== Fedelta' al marchio | 49 | 0 --------------------------------------------------------------------- Valore pubblicitario delle occasioni di | | contatto - mailing | 5 | 6 --------------------------------------------------------------------- Valore pubblicitario delle occasioni di | | contatto - telefoni pubblici | 6 | 3 --------------------------------------------------------------------- Database clienti | 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Presenza diffusa | 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Effetto del ciclo di vita | 0 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 60 | 9

Valutazione dei benefici indiretti per l'anno 2001 [Fonte: Analysys 2002] 5. Il contraddittorio con gli operatori.
Come gia' detto precedentemente, nel corso del procedimento istruttorio l'Autorita' ha acquisito i commenti degli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind in merito alle attivita' di calcolo del costo netto del servizio universale. I commenti sono sinteticamente riportati nel seguito.
Per quanto riguarda il costo netto della telefonia vocale, Telecom Italia ritiene non condivisibile l'ipotesi alternativa prospettata da Analysys di considerare, ai fini della valutazione del costo netto 2001, le sole aree valutate nell'anno 2000. Infatti, pur condividendo in linea di principio sulla necessita' di stabilizzare nel tempo l'insieme delle aree da considerare ai fini del calcolo del costo netto del servizio universale, Telecom Italia ritiene che non sia opportuno applicare tale principio gia' dall'anno 2000 (prendendo come riferimento le 1630 aree di cui alla delibera n. 23/01/CIR) in quanto la metodologia di individuazione di tali aree e' stata differente rispetto a quella applicata nel 2001. La societa' condivide peraltro la possibilita' di applicare, per il calcolo del costo netto dei prossimi anni, tale principio alle aree individuate nel corso dell'attuale valutazione.
In merito al medesimo punto, Vodafone Omnitel, pur apprezzando la metodologia di individuazione ex-ante delle aree potenzialmente non servite da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale, ritiene che i criteri di selezione applicati siano discrezionali e non definibili in maniera univoca. Ad esempio, ad avviso della societa', il criterio della numerosita' della popolazione di un comune non fornisce alcuna informazioni sulla struttura dei costi e dei ricavi di un'area SL e l'utilizzo di valori medi per le soglie di reddito potrebbero sovrastimare il livello al di sotto del quale un'area puo' essere considerata potenzialmente non remunerativa.
Vodafone Omnitel, nel far presente che l'uso di un bacino di aree non remunerative, identificato attraverso criteri demografico-territoriali e reddituali, e' indispensabile per evitare che il numero di aree non remunerative proliferi a causa dell'azione della concorrenza, ritiene opportuno applicare per i prossimi anni il criterio di stabilizzazione delle aree proposto da Analysys. Tuttavia la societa' ritiene che il bacino di riferimento dovrebbe essere formato dalle aree ammesse al costo netto nel 2000, anche se la metodologia applicata per la loro individuazione e' stata differente.
Wind condivide la valutazione svolta dal revisore sulle aree e la sua applicazione a partire dalle aree individuate nel 2001, apprezzando in particolar modo la decisione di individuare ex-ante le aree potenzialmente non remunerative. Wind ritiene, infatti, che la stabilizzazione per un periodo pluriennale di un bacino di aree di «servizio universale» possa simulare in modo ragionevole gli effetti della pianificazione di un operatore nella scelta di offrire il servizio di telefonia vocale all'interno di determinate aree geografiche, principio alla base della valutazione del costo del servizio universale. Wind ritiene inoltre che la contribuzione al fondo del servizio universale potra' essere effettuata solo nel momento in cui Telecom Italia pubblichera' la lista delle aree non remunerative.
Ad avviso di Wind, inoltre, come conseguenza della metodologia applicata, le aree presenti in tale lista, i cui costi sono ristorati dal fondo per il servizio universale, dovrebbero essere scorporate dalla valutazione dei costi della rete di accesso svolta da Telecom Italia al fine di determinare le condizioni economiche dei servizi intermedi applicate agli operatori alternativi.
Per quanto riguarda il servizio di telefonia pubblica, Telecom Italia ritiene che la riallocazione del 50% dei ricavi degli impianti in eccesso sugli impianti consentiti sia inadeguata. Ad avviso della societa' l'entita' di tale riallocazione risulta anche incoerente con la valutazione effettuata dalla stessa Analysys nella determinazione delle percentuali per la quantificazione dei ricavi da traffico di sostituzione.
Telecom Italia, pertanto, richiede che sia riconosciuto il costo netto di 42 miliardi per il servizio di telefonia pubblica.
Vodafone Omnitel e Wind ritengono, invece, maggiormente coerente la valutazione svolta da Analysys.
Vodafone Omnitel in aggiunta segnala che, a suo avviso, la totalita' dei ricavi degli impianti in eccesso dovrebbero essere riallocati ai costi e ricavi degli impianti minimi determinati, per ogni localita', dalla delibera n. 290/01/CONS.
In relazione al Servizio 12, Telecom Italia ritiene che l'incompletezza del database necessario alla fornitura del servizio di informazione abbonati nell'ambito del servizio universale non sia imputabile alla stessa Telecom Italia bensi' agli altri operatori che non hanno fornito i propri dati. Telecom Italia ritiene, inoltre, non giustificata la possibilita' manifestata da Analysys di includere i ricavi del servizio 412 nell'ambito del calcolo del costo netto del Servizio 12.
Vodafone Omnitel propone di escludere dal calcolo del costo netto del Servizio 12 tutti i costi ed i ricavi derivati dal traffico originato da rete mobile lasciando solo quelli relativi all'accesso da clienti di rete fissa. Tale proposta si basa sulla considerazione che le condizioni economiche di interconnessione relative all'accesso del servizio 12 applicate da Telecom Italia sono differenti a seconda dell'originazione (da rete fissa o mobile) delle relative chiamate. In particolare l'accesso da utenti di rete mobile ha un costo di interconnessione di tre volte superiore al prezzo applicato da Telecom Italia agli utenti finali di rete fissa (rispettivamente 1,50 euro e 0,43 euro). Il traffico generato da reti mobili ripagherebbe dunque totalmente i costi del servizio e di conseguenza l'eventuale contribuzione degli operatori mobili ai costi del servizio 12 rappresenterebbe una doppia contribuzione al finanziamento del servizio stesso. Per quanto sopra riportato e sulla base delle considerazioni sull'incompletezza del database effettuate da Analysys, Vodafone Omnitel, ritiene in definitiva che il servizio 12 debba essere escluso dall'ambito del costo netto del servizio universale.
Wind, infine, ritiene che il costo netto del servizio 12 non dovrebbe essere ammesso al meccanismo di ripartizione tra tutti gli operatori poiche' esso fa uso delle medesime risorse del servizio 412, offerto liberamente e su base commerciale da parte di Telecom Italia, e pertanto i costi risultano comuni ai due servizi. 6. L'ammissibilita' dei costi netti del servizio universale. 6.1. L'ammissibilita' del costo netto della telefonia vocale.
Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere un costo netto per un determinato servizio, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura.
Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha introdotto una nuova metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e armadio potenzialmente non remunerative.
L'Autorita' ritiene, sulla base delle risultanze di Analysys, che il costo netto della telefonia vocale valutato in 108 miliardi di lire sia giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per il 2001.
L'Autorita' inoltre, sulla base della valutazione della societa' Analysys, ritiene che il futuro calcolo del costo netto della telefonia vocale dovra' essere effettuato sul bacino di aree non remunerative identificato per il calcolo del costo netto dell'anno 2001 da Analysys e che la sopraggiunta profittevolezza nel corso degli anni di aree non remunerative appartenenti al suddetto bacino dovra' essere portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.
Infatti, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevedono che il calcolo del costo netto sia determinato individuando i costi prospettici incrementali il cui riferimento temporale e' il lungo periodo.
L'Autorita' ritiene pertanto che il bacino individuato per il costo netto del 2001, ovvero le 1471 aree identificate dalla societa' Analysys, costituiscano il riferimento per il calcolo del costo netto della telefonia vocale relativo agli anni 2002 e 2003. 6.2. L'ammissibilita' del costo netto della telefonia pubblica.
L'Autorita' considera pienamente giustificate le valutazioni effettuate da Analysys in merito alle postazioni multiple, agli impianti in eccesso e agli impianti situati in concentrazioni pienamente giustificati. L'Autorita', alla luce di quanto emerso dalle risultanze dell'attivita' di controllo del costo netto di Analysys, non ritiene quindi ammissibili al calcolo del costo netto della telefonia pubblica i 1650 impianti situati in concentrazioni, le 3739 postazioni multiple e i 9087 impianti in eccesso identificati dalla stessa Analysys.
L'Autorita', sulla base di tali valutazioni e sulla base delle rettifiche apportate da Analysys, ritiene ammissibile al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica nella misura di 30 miliardi di lire. 6.3. L'ammissibilita' del costo netto del Servizio 12.
Come gia' osservato dall'Autorita' nella valutazione del costo netto del Servizio Universale del 2000, delibera n. 23/01/CIR, l'incompletezza della base di dati utilizzata da Telecom Italia per la fornitura del servizio 12 risulta in contrasto con il principio di neutralita' competitiva in quanto gli operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto, da un lato, dotarsi di un servizio similare per i propri abbonati e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento del servizio di Telecom Italia.
Come indicato anche da Analysys nella propria relazione, durante il 2001 la base di dati e' risultata incompleta. Infatti, per la prima meta' dell'anno la situazione relativa alla base di dati e' rimasta inalterata rispetto all'anno 2000 e solo alla fine di maggio 2001 Telecom Italia ha avviato i contatti con gli operatori per offrire l'inclusione gratuita dei dati dei loro abbonati nella base di dati in questione.
Pertanto, analogamente a quanto valutato nel 2000, l'inclusione del costo netto del Servizio 12 ai fini dell'applicazione del meccanismo di ripartizione 2001 comporterebbe, per gli operatori alternativi, l'obbligo di contribuire al fondo per un servizio che non presenta le caratteristiche di servizio universale, lasciando al contempo inalterato l'onere per gli stessi di costituire piu' base-dati per soddisfare le richieste dei propri clienti.
Relativamente alla evitabilita' del costo netto proposto da Telecom Italia, dall'analisi istruttoria e' emerso che le risorse e le infrastrutture utilizzate per la fornitura del Servizio 12 sono le medesime utilizzate da Telecom Italia per la fornitura del Servizio 412, offerto da ottobre 2001 a condizioni economiche commerciali.
Sebbene Telecom Italia abbia proposto una modalita' di allocazione dei costi delle risorse comuni ai due servizi, tale modalita' e' stata considerata inaccurata da Analysys nella propria relazione, fatta eccezione per i costi di personale.
Inoltre, la modalita' di allocazione proposta da Telecom Italia non risulta coerente con il calcolo del costo netto che deve essere effettuato sulla base dei costi evitabili prospettici incrementali di lungo periodo, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
L'Autorita' sottolinea infine che Telecom Italia detiene una posizione di vantaggio concorrenziale nella fornitura di servizi informazione abbonati, avendo a disposizione una numerazione breve a due cifre (12), unica in tutto il Piano di numerazione.
L'Autorita', pertanto sulla base delle risultanze dell'attivita' di verifica di Analysys ed alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene che il costo netto del servizio di informazione abbonati (Servizio 12), peraltro non pienamente giustificato, non si qualifichi, allo stato, come ammissibile al meccanismo di ripartizione. 6.4. La valutazione dei vantaggi di mercato.
L'Autorita' riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie consolidate in ambito internazionale per tale valutazione. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Analysys, tuttavia, sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorita' di settore e societa' di consulenza di rilevanza internazionale, nel Regno Unito, in Germania, in Australia e in Nuova Zelanda.
L'Autorita' pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attivita' di verifica di Analysys, che i vantaggi di mercato stimati da Analysys siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 60 miliardi di lire.
Udita la relazione conclusiva del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Applicabilita' del meccanismo di ripartizione
del costo netto del servizio universale
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del 10 marzo 1998, il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001 e' applicabile.
 
Art. 2.
Giustificazione del meccanismo di ripartizione
del costo netto del servizio universale
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, com-ma 2, lettera b) del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il meccanismo di ripartizione del costo netto del 2001 e' giustificato. Ai fini della ripartizione del costo netto per il 2001, l'onere complessivo e' pari a L. 78.000.000.000 (Euro 40.283.638,13), tenuto conto dei vantaggi di mercato, a cui e' aggiunto il costo della verifica pari a L. 460.057.752 (Euro 237.600,00) per un totale complessivo pari a L. 78.460.057.752 (Euro 40.521.238,13 ).
 
Art. 3.
Introduzione di un meccanismo di esenzione
dalla contribuzione al fondo per il servizio universale
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, e' stabilita nella misura dell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
 
Art. 4.
Individuazione dei soggetti debitori
e determinazione delle quote di contribuzione
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e degli articoli 2 e 5 nonche' dell'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998, contribuiscono al costo netto del servizio universale per il 2001 le societa' Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Infostrada S.p.a., nella misura indicata nella tabella che segue:

=====================================================================
| Quota di | Contributo al | Contributo al Soggetto debitore| contribuzione | fondo (lire) | fondo (euro) =====================================================================
Telecom Italia | 42,683% | 33.489.106.450 | 17.295.680,07 ---------------------------------------------------------------------
Telecom Italia | | |
Mobile | 30,513% | 23.940.517.422 | 12.364.245,39 --------------------------------------------------------------------- Vodafone Omnitel | 21,083% | 16.541.733.976 | 8.543.092,63 ---------------------------------------------------------------------
Wind | | | Telecomunicazioni| 3,723% | 2.921.067.950 | 1.508.605,70 ---------------------------------------------------------------------
Infostrada | 1,998% | 1.567.631.954 | 809.614,34
 
Art. 5.
Calcolo del costo netto
della telefonia vocale dall'anno 2002
1. Telecom Italia comunica, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'elenco di aree non remunerative ammesse al meccanismo di ripartizione.
2. Le aree di cui al comma 1 riportano un codice identificativo, il comune di appartenenza e il codice di avviamento postale.
3. Le aree di cui al comma 1 costituisco il bacino di aree non remunerative all'interno del quale Telecom Italia, qualora dichiari un costo netto, ricerca le aree non remunerative per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
4. L'eventuale sopraggiunta remunerativita' di aree presenti nel bacino di cui al comma 3 e' portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.
5. L'Autorita' si riserva di apportare modifiche all'elenco di cui al comma 1.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento e la relazione della societa' Analysys concernente la «Verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001» sono notificati alle societa' Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e pubblicati, anche ai fini di cui all'art. 19, commi 2 e 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sul sito web dell'Autorita'.
Il presente provvedimento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2002
Il presidente: Cheli
 
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