Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 20 marzo 2003 |
Aggiornamento ed integrazione dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante; Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime; Visto l'art. 2 della circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989, recante disciplina dell'attivita' di spettacolo viaggiante, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.I. in data 23 aprile 1969 con cui e' stato istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4; Visti i DD.II. 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001 e 7 gennaio 2002 con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco; Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione e l'integrazione di una gia' esistente; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il verbale della seduta del 19 luglio 2002 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Matera esprime parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Giochi Gonfiabili»; Visto il verbale della seduta del 6 maggio 2002 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Bari esprime parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Giochi Gonfiabili»; Visto il verbale della seduta del 5 dicembre 2000 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Padova esprime parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Trenino Minizoo»; Considerato che tale attrazione e' gia' inserita tra le «Medie» nell'elenco ministeriale sopracitato alla voce «Trenino Lillipuziano su Binario»; Ritenuto pertanto di integrare la descrizione del «Trenino Lillipuziano su Binario» gia' riportata nell'elenco; Sentito il parere favorevole espresso nella seduta del 2 dicembre 2002 dalla Commissione consultiva per le attivita' circensi e o spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; Decreta: L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' aggiornato con l'inserimento dell'attrazione di seguito indicata ed altresi' con l'integrazione, dopo l'ultimo paragrafo, della definizione del «Trenino Lillipuziano su Binario»: «Giochi Gonfiabili». Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni sono costituite interamente di materiale gonfiabile di tipo ignifugo realizzato in conformita' alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanita' e vengono ancorate a terra tramite picchetti. Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivolo gigante», la «Bolla d'aria», ecc. I gonfiabili sono destinati all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni; al loro interno il numero dei bambini che utilizza il gonfiabile contemporaneamente non puo' essere superiore a quello indicato nella relazione tecnica, in rapporto alla grandezza della struttura. «Trenino Lillipuziano su Binario». «... La motrice e le carrozze possono avere forme diverse e rappresentare animali o altri soggetti». Roma, 20 marzo 2003 Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali Giacomazzi Il capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza De Gennaro |
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