Il comune di Azzano Decimo (provincia di Pordenone) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003: aliquota del 4 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantine e garages); per i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella; aliquota del 4,5 per mille: per i terreni agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate o non; per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione o tenute a disposizione; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione; aliquota del 7 per mille: per le aree fabbricabili. 2) Di fissare (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in euro 155,00 annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locati e, dai residenti all'estero; 3) Di estendere la detrazione annua di euro 155,00 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 4) Di precisare che godranno dell'aliquota del 4 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella; (Omissis). |