Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI AZZANO DECIMO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Azzano Decimo (provincia di Pordenone) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:
aliquota del 4 per mille:
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantine e garages);
per i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella;
aliquota del 4,5 per mille: per i terreni agricoli;
aliquota del 5,5 per mille:
per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate o non;
per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione o tenute a disposizione;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione;
aliquota del 7 per mille: per le aree fabbricabili.
2) Di fissare (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in euro 155,00 annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locati e, dai residenti all'estero;
3) Di estendere la detrazione annua di euro 155,00 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
4) Di precisare che godranno dell'aliquota del 4 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella;
(Omissis).
 
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