Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 aprile 2003 |
Scioglimento della societa' «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l., in Ivrea. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Torino Visto l'art. 2544, comma 1 u.p., del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalita' giuridica delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorita' di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle societa' cooperative senza nominare il commissario liquidatore; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore al sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1; Esaminati il verbale dell'ispezione ordinaria del 4 dicembre 1998, la nota ministeriale n. 1482/5 del 25 maggio 1999, il verbale del supplemento ispettivo del 12 maggio 2000, il verbale di accertamento del 29 marzo 2001 e la nota ministeriale n. 5605 del 12 settembre 2001, dai quali risulta che la societa' «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l. non deposita i bilanci d'esercizio da oltre due anni e, a parere del Ministero delle attivita' produttive, puo' essere sciolta senza la nomina del commissario liquidatore; Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 6 novembre 2002 al vice-presidente del consiglio amministrazione, essendo deceduto il presidente, ed al Presidente del collegio sindacale della «Cooperativa edilizia Alimiro» ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.; Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; Decreta: La societa' «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l., con sede in Ivrea (Torino) - piazza F. Nazionale n. 6, costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore in data 20 settembre 1979, repertorio n. 17922, iscritta al n. 2098 del registro societa' del tribunale di Ivrea (Torino), B.U.S.C. n. 3856/170879, partita IVA n. 02520820016, e' sciolta di diritto con perdita della personalita' giuridica e senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. n. 2544 del codice civile, comma 1 u.p. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 8 aprile 2003 Il direttore provinciale: Pirone |
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