Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 aprile 2003
Scioglimento della societa' «Cooperativa edilizia Socoped» a r.l., in Ivrea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Torino
Visto l'art. 2544, comma 1 u.p., del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalita' giuridica delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorita' di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle societa' cooperative senza nominare il commissario liquidatore;
Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore al sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;
Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 21 ottobre 2002 alla societa' «Cooperativa edilizia Socoped» a r.l. dal quale risulta che la stessa e' rimasta sempre inattiva, non deposita i bilanci d'esercizio da oltre trenta anni e non ha alcuna attivita' patrimoniale da liquidare;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 28 novembre 2002 al presidente del consiglio amministrazione, essendo della «Cooperativa Socoped» ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
La societa' «Cooperativa edilizia Socoped» a r.l., con sede in Ivrea (Torino) - piazza E. Perrone n. 10, costituita per rogito notaio Burbatti dott. Carlo in data 2 settembre 1969, repertorio n. 19357, iscritta al n. 1296/69 del registro societa' del tribunale di Ivrea (Torino), B.U.S.C. n. 2538/109295, partita IVA n. 01703510022, e' sciolta di diritto con perdita della personalita' giuridica e senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 8 aprile 2003
Il direttore provinciale: Pirone
 
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