Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 aprile 2003 |
Scioglimento della societa' «Cooperativa il Cerchio» a r.l., in Cumiana. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Torino Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede la possibilita' dello scioglimento per atto dell'autorita' delle societa' cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorita' di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle societa' cooperative senza nominare il commissario liquidatore; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1; Esaminati il verbale dell'ispezione ordinaria del 30 ottobre 2000, il verbale di accertamento del 12 aprile 2001, la nota ministeriale n. 5608 del 12 settembre 2001, dai quali si rileva che la societa' «Cooperativa il Cerchio» a r.l. non deposita i bilanci d'esercizio dal 1989, e' inattiva da oltre dieci anni e, a parere del Ministero delle attivita' produttive, puo' essere sciolta senza la nomina del commissario liquidatore; Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 25 novembre 2002 ai presidenti del consiglio amministrazione e del collegio sindacale della societa' «Cooperativa il Cerchio» a r.l. ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1; Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; Decreta: La societa' «Cooperativa il Cerchio» a r.l., con sede legale in Cumiana (Torino) - strada statale n. 589, km 22,110, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Ortali in data 12 giugno 1980, repertorio n. 22348/2995, iscritta al n. 1521/80 del registro societa' del tribunale di Pinerolo (Torino), B.U.S.C. n. 4089/178629, partita IVA n. 03718360013, e' sciolta senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 9 aprile 2003 Il direttore provinciale: Pirone |
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