Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI COSSATO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cossato (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di revocare la deliberazione della giunta comunale n. 262 in data 18 novembre 2002, avente per oggetto «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2003».
2. Di mantenere invariata per l'esercizio 2003, la diversificazione delle aliquote I.C.I. sugli immobili utilizzata per il 2002 (oltre a quelle gia' previste in regolamento), vale a dire:
aliquota I.C.I. unita' abitativa principale: 5,50 per mille;
aliquota altri immobili: 6 per mille;
aliquota unita' abitative sfitte: 7 per mille; lasciando inalterata la detrazione per l'unita' abitativa principale in Euro 103,29.
3. Di dare atto che la detrazione applicabile all'unita' abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 verra' mantenuta in Euro 103,29 per l'anno 2003 e deliberata dal consiglio comunale in sede di modifica del relativo regolamento per l'applicazione dell'imposta.
4. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
5. di considerare direttamente adibita ad unita' abitativa principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis). Avvertenza:
La presente deliberazione revoca quella del 18 novembre 2002 gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003, pag. 90, seconda colonna.
 
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