Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GRAGNANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gragnano (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come di seguito riportate:
aliquota 5,5 per mille:
a) abitazione principale detrazione Euro 113,62 (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprieta' usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora abitualmente);
b) comodato d'uso a parenti di primo grado, detrazione Euro 103,29 (abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta - il soggetto passivo d'imposta deve far pervenire al comune entro il 31 marzo c.a. apposita comunicazione, corredata dall'ultima fattura Enel e dall'ultimo bollettino di pagamento Tarsu);
aliquota 5,8 per mille:
fabbricati: le unita' immobiliari censite nel nuovo catasto urbano classificate nel gruppo «D»;
aliquota 6 per mille:
a) terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 58, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
c) l'inagibilita' e l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con spesa a carico dei contribuenti, in alternativa questi hanno la facolta' di produrre perizia di parte;
aliquota 6,2 per mille:
tutte le unita' immobiliari classificate nelle categorie «A» - «B» - «C» (per le unita' classificate nella categoria «A» esibire contratto di locazione registrato o autocertificazione);
aliquota 7 per mille:
a) unita' immobiliare possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate;
b) terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali).
(Omissis).
 
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