Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2003 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 1 aprile 2003 |
Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 14015) |
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IL PRESIDENTE VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; VISTO l'articolo 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio; VISTO, altresi', l'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; VISTO il D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della societa' Poste Italiane s.p.a.; VISTA la propria delibera n. 12191 del 10 novembre 1999, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio; RITENUTO che sia necessario procedere ad una revisione di tali obblighi; DELIBERA: Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 1° aprile 2003 Il presidente: Luigi Spaventa |
| Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio Art. 1 (Definizioni) 1. Nelle presenti disposizioni l'espressione: a) "decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; c) "regolamento Consob n. 11522/1998" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1 luglio 1998; d) "regolamento Consob n. 11971/1999" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonche' i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 58/1998; f) "SIM" indica le societa' di intermediazione mobiliare, ivi comprese le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996; g) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998; h) "agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998; i) "intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998. Art. 2 (SIM) 1. Alle SIM si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le SIM inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Le SIM inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto Le SIM trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione. Non appena siano disponibili, le SIM inviano, gli atti di fusione e di scissione nonche' con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte. d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate Le SIM inviano secondo lo schema di cui all'allegato 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. L'elenco riferito alla data del 30 giugno e' inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre deve essere inoltrato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. e) Esponenti aziendali Le SIM comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale(1) nonche' le nomine e le cessazioni dei direttori generali. Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalita' e onorabilita' nonche' sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468(2). Al verbale e' unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilita', gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica di amministratori e sindaci. Le SIM comunicano altresi' entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali. A tali fini si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n.2. f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SIM comunicano tale circostanza. g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le SIM inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazione espresse dalla societa' di revisione in merito all'affidabilita' dei controlli interni, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998. h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le SIM inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4 del regolamento Consob n.11522/1998. i) Composizione dei portafogli gestiti Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. l) Deleghe gestionali Le SIM che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3. m) Convenzioni con intermediari Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Le SIM comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attivita' di collocamento e di offerta fuori sede secondo lo schema di cui di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). Le SIM comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse SIM. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. q) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le SIM comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998. Art. 3 (Banche italiane) 1. Alle banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati, che incombono anche sulle Poste Italiane s.p.a.. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attivita' di intermediazione mobiliare integrate nella "Matrice dei conti". La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Le banche italiane inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto Le banche italiane trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' di fusione e scissione societaria, entro 30 giorni dalla data di adozione Le banche italiane inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonche', con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte. d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento(3). La relazione e' inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza. e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto, ove presenti, delle valutazioni espresse dalla societa' di revisione in merito all'affidabilita' del sistema dei controlli interni, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n.11522/1998. f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4 del regolamento Consob n.11522/1998. g) Composizione dei portafogli gestiti Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. h) Deleghe gestionali Le banche italiane che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3. i) Convenzioni con intermediari Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Le banche italiane comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attivita' di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). Le banche italiane, comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le banche italiane comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. Art. 4 (Agenti di cambio) 1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti. b) Bilancio Gli agenti di cambio inviano il bilancio di esercizio entro 30 giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della societa' di revisione, unitamente a tale giudizio. c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne Gli agenti di cambio inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento. La relazione contiene altresi' l'organigramma dello studio al 31 dicembre precedente, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attivita' di controllo interno svolta nell'anno solare precedente. d) Composizione dei portafogli gestiti Gli agenti di cambio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. e) Deleghe gestionali Gli agenti di cambio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3. f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Gli agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Gli agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Gli agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Gli agenti di cambio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. l) Conferimento e revoca dell'incarico alla societa' di revisione Gli agenti di cambio comunicano tempestivamente il conferimento dell'incarico alla societa' di revisione e i contenuti dell'accordo nonche' le motivazioni dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998. Art. 5 (Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali) 1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle succursali. b) Esponenti aziendali Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia. c) Recapito in Italia Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti. d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le imprese di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia(4). La relazione e' inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza. e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano entro 60 giorni dalla chiusura dell' esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. g) Composizione dei portafogli gestiti Le imprese di investimento comunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell' esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. h) Deleghe gestionali Le imprese di investimento comunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3. l) Convenzioni con intermediari Le imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attivita' di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). Le imprese di investimento comunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni, i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia. Art. 6 (Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali) 1. Alle imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle proprie succursali. b) Esponenti aziendali Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia. Non appena possibile, le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle succursali con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalita' e onorabilita' nonche' sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468(5). Al verbale e' unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2. c) Recapito in Italia Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti. d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le imprese di investimento extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia(6). La relazione e' inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza. e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. g) Composizione dei portafogli gestiti Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. h) Deleghe gestionali Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3. i) Convenzioni con intermediari Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attivita' di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgano il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia. Art. 7 (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali) 1. Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attivita' di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti". La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni. b) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia(7). La relazione e' inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza. c) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. e) Composizione dei portafogli gestiti Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell' esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. f) Deleghe gestionali Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali inviano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre un prospetto concernente le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal fine si avvalgono degli schemi di cui all'allegato n. 3. g) Convenzioni con intermediari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attivita' di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini). Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari negoziatori che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. h) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. i) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. l) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. Art. 8 (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali) 1. Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia. b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. e) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. Art. 9 (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali) 1. Alle banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. Art. 10 (Societa' di gestione del risparmio) 1. Alle societa' di gestione del risparmio, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le societa' di gestione del risparmio si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza. La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Le societa' di gestione del risparmio inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto Le societa' di gestione del risparmio trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione. Le societa' di gestione del risparmio inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonche', con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte. d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate Le societa' di gestione del risparmio inviano, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. L'elenco riferito alla data del 30 giugno e' inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre e' inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. e) Esponenti aziendali Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale(8) nonche' le nomine e le cessazioni dei direttori generali. Le societa' di gestione del risparmio comunicano altresi' entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali. A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2. f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Le societa' di gestione del risparmio inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le societa' di gestione del risparmio comunicano tale circostanza. g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le societa' di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla societa' di revisione in merito all'affidabilita' del sistema dei controlli interni, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le societa' di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998. h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le societa' di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le societa' di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4 del regolamento Consob n. 11522/1998. i) Composizione dei portafogli gestiti Le societa' di gestione del risparmio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonche' le variazioni intervenute nel corso del semestre. A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7. l) Deleghe gestionali Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3. m) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra societa' promotrice e gestore Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le convenzioni tra societa' promotrice e gestore avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 8 e n. 9. n) Convenzioni con intermediari Le societa' di gestione del risparmio comunicano, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi nonche' del servizio di gestione collettiva del risparmio, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse societa' di gestione del risparmio. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. r) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva. Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. s) Regolamento di gestione del fondo Le societa' di gestione del risparmio inviano il regolamento di ciascun fondo comune d'investimento con le modifiche apportate entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia. Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. t) Rendiconto della gestione del fondo Le societa' di gestione del risparmio inviano il rendiconto della gestione relativo a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Il rendiconto e' corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della societa' di revisione. Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. u) Relazione semestrale del fondo Le societa' di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale relativa a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. 2. Obblighi informativi per l'integrita' dei mercati Le societa' di gestione del risparmio comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonche' strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti. Le societa' di gestione del risparmio comunicano le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni con altre societa' di gestione del risparmio, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione. Per gruppo di appartenenza delle societa' di gestione del risparmio si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 58/98. Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari. Le societa' di gestione del risparmio, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese. Art. 11 (Sicav) 1. Alle SICAV, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le SICAV si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza. La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni. b) Bilancio d'esercizio Le SICAV inviano il bilancio d'esercizio entro i 30 giorni successivi all'approvazione. Esso e' corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della societa' di revisione e dalla delibera di approvazione. c) Relazione semestrale Le SICAV inviano la relazione semestrale entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. d) Modificazione dell' atto costitutivo e dello statuto d.1) Le SICAV comunicano le modifiche dello statuto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia. d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni adottate entro 30 giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo nonche' fusione e scissione societaria. Le SICAV inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonche', con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte. e) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate Le SICAV inviano, secondo lo schema di cui all' allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. L'elenco riferito alla data del 30 giugno e' inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre e' inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. f) Esponenti aziendali Le SICAV comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale(9) nonche' le nomine e le cessazioni dei direttori generali. Le SICAV comunicano altresi' entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali. A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2. g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Le SICAV inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo , la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SICAV comunicano tale circostanza. h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le SICAV inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla societa' di revisione in merito all'affidabilita' del sistema dei controlli interni, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998. i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le SICAV inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. l) Deleghe gestionali Le SICAV comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 3. m) Convenzioni con intermediari Le SICAV comunicano, entro 30 giorni, dalla stipula, modica o revoca informazioni concernenti le convenzioni con societa' di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilita' da parte delle stesse SICAV. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5. n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. q) Inizio dell'attivita' Le SICAV comunicano entro 30 giorni l'inizio dell'attivita'. 2. Obblighi informativi per l'integrita' dei mercati Le SICAV comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonche' strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti. Per gruppo di appartenenza delle SICAV si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 58/98. Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari. Le SICAV, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese. Art. 12 (Intermediari finanziari) 1. Agli intermediari finanziari si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Gli intermediari finanziari inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. b) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto Gli intermediari finanziari trasmettono i verbali delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione. Gli intermediari finanziari inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonche', con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte. c) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Gli intermediari finanziari inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento(10) La relazione e' inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, gli intermediari finanziari comunicano tale circostanza. d) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Gli intermediari finanziari inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera a), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998. e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Gli intermediari finanziari inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio di investimento prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Gli intermediari finanziari comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. Art. 13 (Invio delle comunicazioni) 1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3, le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla Consob secondo le modalita' specificate nell'allegato tecnico. 2. Le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari e ai provvedimenti assunti nei loro confronti sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO. 3. Le comunicazioni di cui all'articolo 2, lettera e), comma 2, e all'articolo 6, lettera b), comma 2, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Intermediari e Agenti di cambio - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO. Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1. Gli obblighi di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia con o senza stabilimento di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8, lettera a), non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a disposizione le procedure informatiche per la produzione (data entry) e il controllo dei dati. Della disponibilita' delle procedure sara' data comunicazione. 2. Fino all'inizio dell'operativita' dell'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto: a) le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate, oltre che alla Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996; b) le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti con i promotori finanziari sono inviate alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996. 3. Per l'adempimento dell'obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le SIM utilizzano le modalita' previste dall'allegato tecnico, a partire dalle segnalazioni riferite al primo trimestre 2003, che potranno essere inoltrate entro il 25 maggio 2003. 4. Fino a successiva comunicazione da parte della Consob, l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), all'articolo 3, comma 1, lettera g), all'articolo 4, comma 1, lettera d), all'articolo 5, comma 1, lettera g), all'articolo 6, comma 1, lettera g), all'articolo 7, comma 1, lettera e), all'articolo 10, comma 1, lettera i), e' assolto a mezzo di trasmissione di un floppy disk contenente un file riportante le informazioni di cui all'allegato n. 7. 5. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, i soggetti abilitati e gli agenti di cambio adempiono agli obblighi disposti dalla presente delibera, fino a successiva comunicazione da parte della Consob, inviando documentazione cartacea, con l'utilizzo, ove previsto, degli schemi allegati. Art. 15 (Entrata in vigore) 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 12191 del 10 novembre 1999.
Note: 1. Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. 2. L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati. 3. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). 4. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). 5. L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati. 6. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). 7. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). 8. Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. 9. Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. 10. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali l'intermediario opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. |
| A L L E G A T O N. 1 PARTECIPAZIONI QUALIFICATE SEGNALANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (DD/MM/YYYY): VARIAZIONI RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE (SI/NO): OSSERVAZIONI NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE PARTECIPANTE (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE: PARTECIPATA RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
PERCENTUALE DI POSSESSO:
MODELLO NUMERO XX / YY
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE PARTECIPANTE (Persona fisica) COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY/): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA: PARTECIPATA RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
PERCENTUALE DI POSSESSO:
MODELLO NUMERO XX / YY |
| A L L E G A T O N. 2 ESPONENTI AZIENDALI SEGNALANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
OSSERVAZION NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
ESPONENTI AZIENDALI
PRESIDENTE DEL C.D.A. PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE AMMINISTRATORE DELEGATO SINDACO EFFETTIVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SINDACO SUPPLENTE AMMINISTRATORE UNICO
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI (1)
COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY): SESSO (M/F): RESIDENZA ANAGRAFICA:
TIPOLOGIA DI VARIAZIONE: (2) DATA DI VALIDITA' (DD/MM/YYYY):
MODELLO NUMERO XX / YY NOTE 1. Le funzioni aziendali ammesse sono: NEGOZIAZIONE COLLOCAMENTO RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI GESTIONE CONTROLLO INTERNO AMMINISTRAZIONE BACK OFFICE SISTEMI INFORMATIVI 2. Il campo Tipologia di variazione puo' assumere uno dei seguenti valori: N = Nomina C = Cessazione F = Conferma (si intende Cessazione e Nomina) |
| A L L E G A T O N. 3 DELEGHE GESTIONALI SEGNALANTE (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY OSSERVAZIONI NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY DELEGHE GESTIONALI SEGNALANTE (Persona fisica - Agente di Cambio) COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY/): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA:
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY OSSERVAZIONI
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Mercati (1) Settori (2) Categoria di strumento finanziario (3) Numero di contratti delegati Controvalore dei portafogli delegati (4) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio). COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA:
Mercati (1) Settori (2) Categoria di strumento finanziario (3) Numero di contratti delegati Controvalore dei portafogli delegati (4) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Codice ISIN (5) Denominazione (6 Mercati (1 Settori (2 Categoria di strumento finanziario (3) Controvalore (4) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio) COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA:
Codice ISIN (5 Denominazione (6) Mercati (1) Settori (2) Categoria di strumento finanziario (3) Controvalore (4 Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Codice COVIP comparto (7) Denominazione comparto Mercati (1) Settori (2) Categoria di strumento finanziario (3) Controvalore (8) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio) COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA:
Codice COVIP comparto (7) Denominazione comparto Mercati (1) Settori (2) Categoria di strumento finanziario (3) Controvalore (8) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Mercati (1) Categoria di strumento finanziario (3) Numero di contratti delegati Controvalore (9) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio). COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA:
Mercati (1) Categoria di strumento finanziario (3) Numero di contratti delegati Controvalore (9) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10) DELEGATO (Persona giuridica) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Mercati (1) Categoria di strumento finanziario (3) Numero di contratti delegati Controvalore (9) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10) DELEGATO (Persona fisica - Agente di Cambio) COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: CODICE ABI: COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA DI NASCITA: DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY): SESSO (M/F): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: RESIDENZA ANAGRAFICA:
Mercati (1) Categoria di strumento finanziario (3) Numero di contratti delegati Controvalore (9) Data di inizio validita' Data di fine validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
NOTE 1. Il campo Mercati puo' assumere uno dei seguenti valori: Italia Europa EMU (zona Euro) Giappone Pacifico Nord America Emerging Markets Altro Tutti 2. Per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GIGS). 3. Il campo Categoria strumento finanziario puo' assumere uno dei seguenti valori: Azioni Obbligazioni governative Obbligazioni societarie Obbligazioni enti sovranazionali Tutte le Obbligazioni Titoli di Stato Quote di fondo Strumenti derivati Altro Tutti 4. Il controvalore dei portafogli delegati e' determinato secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni. 5. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore. 6. Se l'OICR prevede l'esistenza di classi, indicare la denominazione della classe. In caso contrario, indicare la denominazione dell'OICR. 7. Utilizzare il codice COVIP di comparto, come definito nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999. 8. Il controvalore e' determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998 e precisati nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999. 9. Il controvalore e' determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998. 10. Attuate mediante contratti di assicurazione. |
| A L L E G A T O N. 4 CONVENZIONI SEGNALANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
OSSERVAZION NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO MANDANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Oggetto del collocamento (1) Modalita' di collocamento(2) Tipologia di variazione (3) Data di validita'
Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []
Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []
Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []
Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []
Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []
Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []
MODELLO NUMERO XX / YY
NOTE 1. Il campo Oggetto del collocamento puo' assumere uno dei seguenti valori: Gestione individuale Negoziazione Ricezione / Trasmissione ordini Prodotti bancari Prodotti assicurativi OICR Fondi pensione Altri prodotti 2. Il campo Modalita' di collocamento puo' assumere uno o piu' dei seguenti valori: Internet Promotori Sportello Sede 3. Il campo Tipologia di variazione puo' assumere uno dei seguenti valori: S = Stipula M = Modifica R = Revoca |
| A L L E G A T O N. 5 CONVENZIONI SEGNALANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
OSSERVAZION NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI CONTROPARTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Tipologia controparte (1) Tipologia di variazione (3) Data di validita'
MODELLO NUMERO XX / YY
NOTE 1. Il campo Tipologia controparte puo' assumere uno dei seguenti valori: Negoziatore Societa' di gestione italiana Societa' di gestione estera Banca depositaria Raccoglitore di ordini 2. Il campo Tipologia di variazione puo' assumere uno dei seguenti valori: S = Stipula M = Modifica R = Revoca |
| A L L E G A T O N. 6 COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE SEGNALANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
ANNO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (YYYY): OSSERVAZION NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE MANDANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
Oggetto dell'offerta (1) Raccolta lorda Raccolta netta Importo percepito per commissioni di sottoscrizione Importo percepito per commissioni di gestione Importo percepito per commissioni di performance Altra tipologia di commissioni
MODELLO NUMERO XX / YY
NOTE 1. Il campo Oggetto dell'offerta puo' assumere uno dei seguenti valori: Gestione individuale Negoziazione Ricezione / Trasmissione ordini Prodotti bancari Prodotti assicurativi OICR italiani OICR armonizzati esteri OICR non armonizzati esteri Fondi pensione Altri prodotti |
| A L L E G A T O N. 7 AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI SEGNALANTE (1) RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE:
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY OSSERVAZION NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI CODICE ISIN (2): DESCRIZIONE: STRUMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO (SI/NO): Quantita' rimanenze iniziali Quantita' acquisti Quantita' vendite Quantita' rimborsi (5) Quantita' conferimenti Quantita' prelevamenti Quantita' altri movimenti (6) Quantita' rimanenze finali
Controvalore rimanenze iniziali Controvalore acquisti Controvalore vendite Controvalore rimborsi (5) Controvalore conferimenti Controvalore prelevamenti Controvalore altri movimenti (6) Controvalore rimanenze finali
Legenda quantita' altri movimenti Legenda controvalore altri movimenti
MODELLO NUMERO XX / YY
AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI CODICE DERIVATI OTC (7): DESCRIZIONE: Quantita' rimanenze iniziali Quantita' acquisti Quantita' vendite Quantita' conferimenti Quantita' prelevamenti Quantita' altri movimenti (6) Quantita' rimanenze finali
Controvalore rimanenze iniziali Controvalore acquisti Controvalore vendite Controvalore conferimenti Controvalore prelevamenti Controvalore altri movimenti (6) Controvalore rimanenze finali
Legenda quantita' altri movimenti Legenda controvalore altri movimenti
MODELLO NUMERO XX / YY
NOTE 1. In caso di deleghe ex art.24, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998, il soggetto tenuto ad effettuare la segnalazione e' il delegante. 2. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore. 3. Le quantita' sono espresse in valore nominale per i titoli obbligazionari, in numero quote per gli OICR, in numero contratti per gli strumenti derivati. 4. I controvalori vanno espressi in Euro e sono determinati secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni. 5. I rimborsi vanno indicati per i titoli obbligazionari. 6. Specificare in legenda le causali dei movimenti. 7. Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali - Categorie Valori Mobiliari - Contratti Derivati - del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti. |
| A L L E G A T O N. 8 prospetto degli oicr per i quali la societa' di gestione del risparmio svolge solo il servizio di promozione, istituzione e organizzazione, nonche' di amministrazione dei rapporti con i partecipanti, alla data del Denominazione dell'OICR Denominazione del gestore
variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione (specificare) |
| A L L E G A T O N. 9 prospetto degli oicr per i quali la societa' di gestione del risparmio svolge solo il servizio di gestione del patrimonio alla data del Denominazione dell'OICR Denominazione della societa' promotrice
variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione (specificare) |
| A L L E G A T O N. 10
Relazione sui reclami ricevuti La relazione semestrale sui reclami ricevuti dalla clientela deve essere redatta in maniera tale da fornire, comunque, il seguente set minimale di informazioni. * Indicazione dei servizi di investimento cui il soggetto e' autorizzato. * Indicazione, per il semestre di riferimento, del numero di reclami ricevuti e del numero di reclami composti. Le medesime informazioni devono essere fornite in relazione ai precedenti 5 semestri, accompagnate da un commento esplicativo formulato da parte della funzione di controllo interno tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami. * Classificazione dei reclami ricevuti per servizio di investimento e per tipologia di causa che ha determinato i medesimi (1), avvalendosi dello schema seguente.
Negoziazione per conto terzi Gestione .. Totale Operazioni non
Ritardata esecuzione
..
Totale
* Ove il soggetto disponga di una rete distributiva articolata territorialmente mediante dipendenze, indicazione delle prime dieci dipendenze per incidenza percentuale del numero di reclami sul numero di rapporti operativi(2) ad esse riferibili, nonche' della media di tale incidenza per dipendenza a livello aziendale, avvalendosi del seguente schema: Dipendenza Incidenza percentuale 1. Dipendenza XY Numero di reclami riferibili alla dipendenza XY / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XY 2. Dipendenza XZ Numero di reclami riferibili alla dipendenza XZ / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XZ .. .. Media di tutte le dipendenze Numero di reclami riferibili alle dipendenze / numero di rapporti operativi riferibili alle dipendenze
* Ove il soggetto si avvalga di promotori finanziari, indicazione dei primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili, nonche' la media di tale incidenza per promotore a livello complessivo, avvalendosi del seguente schema: Promotore Incidenza percentuale 1. Nome e cognome Numero di reclami riferibili al promotore 1/ numero di clienti riferibili al promotore 1 2. Nome e cognome Numero di reclami riferibili al promotore 2/ numero di clienti riferibili al promotore 2 .. .. Media di tutte i promotori Numero di reclami riferibili all'attivita' di promotori / numero di clienti riferibili ai promotori
* Considerazioni della funzione di controllo interno sulle eventuali carenze procedurali, organizzative e comportamentali emerse per ciascun servizio a seguito dell'esame dei reclami pervenuti. * Comunicazione delle iniziative assunte dalla funzione di controllo interno al fine di informare l'alta direzione ed il collegio sindacale delle suddette carenze. * Comunicazione delle iniziative intraprese da parte degli organi competenti sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo interno.
NOTE 1. Le causali da utilizzare sono le seguenti: * operazioni non autorizzate (ONAU); * operazioni non adeguate (ONAD); * operazioni in conflitto di interesse (OCI); * errata esecuzione degli ordini (EEO); * ritardata esecuzione degli ordini (REO); * mancata esecuzione degli ordini (MEO); * informativa preventiva all'operazione non adeguata (mancata consegna documento generale sui rischi e/o del prospetto informativo, mancata informativa sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario) (INAP); * informativa successiva all'operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti) (INAS); * applicazione di commissioni difformi da quelle contrattualmente stabilite (COM); * mancato rispetto del mandato di gestione (MRM); * rendimenti insoddisfacenti (RI); * ritardi nella chiusura di rapporti e/o nel trasferimento delle disponibilita' liquide e degli strumenti finanziari ad altro intermediario (OCET); * mancata sottoscrizione ovvero consegna del contratto scritto (MAS); * mancata consegna documentazione richiesta (MAC); * mancata o ritardata risposta ad altro reclamo (MAR); * mancata o errata assegnazione strumenti finanziari in OPV (AA); * altro (ALT). 2. Per rapporto operativo deve intendersi quello riguardante servizi di investimento o accessori, a valere sul quale sia stata disposta dal titolare almeno n.1 operazione nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione in parola. |
| A L L E G A T O N. 11
SEZIONE 1 - DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO SEGNALANTE RAGIONE SOCIALE: SIGLA SOCIALE: FORMA GIURIDICA: CODICE FISCALE: CODICE ABI: DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY): NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA: SEDE LEGALE: AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE CODICE ISIN
DENOMINAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (MM/YYYY): OSSERVAZIONI
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY
SEZIONE 2 - OPERAZIONI (1) 1. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (2) DESCRIZIONE TITOLO
CODICE ISIN TITOLO
Tipo titolo (3)
Quotato su mercati italiani (4)
Tipo facolta' (5)
Scadenza (5)
Prezzo di esercizio (5) 2. DETTAGLIO OPERAZIONI DATA OPERAZIONE TIPO MERCATO (6) A/V (7) QUANTITA' NUMERO OPERAZIONI NOTE (8)
3. RIEPILOGO PERIODO (9) TIPO MERCATO (6) A/V (7) QUANTITA' NUMERO OPERAZIONI
NOTE 1. Per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviati, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2. 2. Se si tratta della azione di cui alla sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo. 3. Tipo titolo: AZIONE OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE DIRITTO DI OPZIONE WARRANT OPTION FUTURE PREMIO ALTRO 4. Quotato su mercati italiani: SI/NO 5. Tipo facolta', Scadenza e Prezzo di esercizio (da riempire solo per derivati e premi): Per: Tipo facolta' indicare (solo per premi e opzioni) se premio: call, put, stellage, strip, strap; se opzione: call, put 6. Tipo mercato: MI = Mercato regolamentato italiano ME = Mercato regolamentato estero SO = Scambio organizzato italiano FM = Fuori mercato BL = Blocchi 7. Tipo operazione: A = acquisto, V = vendita 8. Se il Tipo mercato e' Mi, Me o So indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni 9. Occorre riempire piu' righe per ogni mercato o altro. |
| ALLEGATO TECNICO Premessa Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalita' tecniche per la produzione e l'inoltro alla Consob delle comunicazioni ai sensi della delibera n. 14015. INTRODUZIONE I soggetti abilitati e gli agenti di cambio inviano le comunicazioni elettroniche alla Consob per via telematica, tramite rete Internet. A tali soggetti non e' consentito procedere all'inoltro delle comunicazioni mediante supporto magnetico o cartaceo. Si precisa altresi' che l'inoltro delle comunicazioni non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, ne' per quanto attiene ai contenuti ne' alla certificazione rilasciata dal sistema di trasmissione. Quest'ultima certificazione deve essere archiviata presso il soggetto segnalante. I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini di invio sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob. Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficolta' in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestivita' ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvedera' a far avere le segnalazioni alla Consob. In caso di persistenza di difficolta' tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto e' tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio. Per la trasmissione delle comunicazioni per via telematica la Consob ha realizzato un sistema di TELERACCOLTA basato su Internet, al quale i soggetti abilitati possono accedere collegandosi al sito della Consob, "www.consob.it", sezione "Per gli operatori". Sulla base di varie considerazioni relative ai contenuti, alle dimensioni e alle modalita' di produzione delle informazioni richieste, nonche' alle modalita' di trattamento previste, sono state individuate due tipologie di flussi informativi: di tipo documentale e di tipo strutturato. I flussi informativi di tipo documentale, quale per esempio la documentazione contabile, sono relativi a informazioni generalmente rappresentate in forma testuale, che in tale forma sono anche normalmente prodotte dai soggetti abilitati. Per tali flussi e' prevista la immissione e catalogazione nel sistema di gestione documentale della Consob. A tal fine, i documenti trasmessi devono essere redatti secondo le modalita' tecniche di preparazione descritte di seguito. Inoltre, a ogni invio, va' associata una serie di attributi utili per una corretta gestione ed interpretazione dei file trasmessi, quali per esempio: il nome del documento allegato, la sua data di redazione, ecc. Le caratteristiche tecniche dei flussi documentali sono descritte nel punto 2. del presente documento. I flussi informativi di tipo strutturato, quali per esempio le deleghe gestionali, sono relativi a informazioni rappresentabili in forma strutturata (per esempio, tabelle e campi di un database). Per tali flussi e' prevista la costituzione di una banca dati, utilizzata a fini statistici e di vigilanza. Sono previste due modalita' di comunicazione di tali informazioni: la compilazione manuale di modelli elettronici messi a disposizione dalla Consob sul proprio sito Internet ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte nel punto 3. del presente documento. In caso di difficolta' nell'inoltro delle comunicazioni dovute a problemi tecnici relativi al sistema di TELERACCOLTA l'intermediario e' tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, oppure via posta elettronica all'indirizzo "teleraccolta@consob.it", contenente almeno le seguenti informazioni: sistema di TELERACCOLTA - problemi tecnici; denominazione dell'intermediario; nome e recapito telefonico dell'addetto da contattare; descrizione del problema; indicazione se si tratta di un primo invio ovvero se il sistema e' gia' stato utilizzato con successo. A seguito dell'invio delle suddette informazioni saranno esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.
1. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO Manuale operativo per l'inoltro dei flussi informativi
SOMMARIO CAPITOLO 1 Obblighi e termini di segnalazione CAPITOLO 2 Inoltro delle segnalazioni CAPITOLO 3 Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati CAPITOLO 4 Comunicazioni di errori e/o di anomalie sui dati
CAPITOLO 1 OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE 1.1 Contenuto delle segnalazioni Per quanto riguarda gli schemi e le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che: - le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia; - le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attivita' di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti"; - le societa' di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia; 1.2 Obblighi di segnalazione Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza dei soggetti. A) Le SIM inviano: - la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicita' trimestrale; - la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale; - la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; - la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(1). B) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in Italia dalle succursali medesime: - la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale; - la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; - la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(2). C) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in Italia(3): - la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; - la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(4). D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle banche italiane, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti". E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti". F) La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le segnalazioni statistiche e di vigilanza delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV. * * * L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio l'operativita'. 1.3 Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti: Data/periodo di riferimento della segnalazione di ricezione Termine ultimo Sezione I (Dati patrimoniali) (5):
- 31 marzo 25 aprile - 30 giugno 25 agosto - 30 settembre 25 ottobre - 31 dicembre 25 febbraio dell'anno successivo Sezione II (Dati economici)(6):
- semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 25 agosto - esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 25 febbraio dell'anno successivo Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche):
- mesi di gennaio, febbraio e marzo 25 aprile - mesi di aprile, maggio e giugno 25 luglio - mesi di luglio, agosto e settembre 25 ottobre - mesi di ottobre, novembre e dicembre 25 gennaio dell'anno successivo
CAPITOLO 2 INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, utilizzando il sistema di TELERACCOLTA. * * * * * Non e' previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle banche italiane, delle banche comunitarie ed extracomunitarie, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV. CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI DATI Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia. CAPITOLO 4 COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, e' richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette.
2. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO DOCUMENTALE Al fine di consentire un efficace trattamento elettronico dei documenti, questi vanno redatti secondo le modalita' tecniche di preparazione descritte di seguito. 2.1 Modalita' di preparazione dei documenti Ciascun documento inviato alla Consob deve avere le seguenti caratteristiche: A) Essere prodotto in un unico file, vale a dire non e' consentito spezzare uno qualsiasi dei documenti in due o piu' file separati. B) Essere prodotto in uno dei seguenti formati elettronici: microsoft word word perfect pdf (portable document format) rtf (rich text format) Non e' consentito inglobare all'interno del file parti di file od oggetti leggibili utilizzando strumenti diversi dai rispettivi word processor. In particolare, in merito al formato word, non e' consentito inserire o collegare al documento informazioni di tipo tabellare in formato excel. Queste devono essere inserite o come semplice testo oppure utilizzando il formato tabellare di word. Sono ammesse tutte le versioni di un particolare formato (ad esempio ..., word 2, word di office 95, word di office 97, ...). C) Essere leggibile con chiarezza in ogni sua parte senza dover apportare correzioni o ritocchi, utilizzando ovviamente lo strumento adatto a interpretare quel particolare formato (vale a dire Word, oppure Word Perfect, oppure un word processor compatibile con il formato rtf, oppure Acrobat Reader). D) Il contenuto informativo presente nel documento elettronico deve almeno comprendere quanto contenuto nel relativo documento cartaceo. Cio' significa che e' possibile inserire nel documento elettronico eventuali integrazioni quali tabelle aggiuntive, immagini, testi ecc., ma non e' consentito omettere dal documento elettronico una parte qualsiasi del testo presente nel relativo documento cartaceo. E) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo non puo' essere in formato immagine, ma deve essere sempre prodotta come normale testo. F) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo deve poter essere selezionabile (e dunque copiabile ad esempio in un altro documento) utilizzando le apposite funzioni di copia ed incolla fornite con lo strumento adatto a leggere il formato nel quale il documento e' stato prodotto. In particolare, nel caso sia stato scelto il formato pdf, verificare che al momento del salvataggio del documento non sia attiva l'opzione: (non permettere di) selezionare testo e immagini, che appare cliccando sul bottone protezione (o la dicitura equivalente nel caso si utilizzi la versione inglese di Acrobat). G) Il nome del documento non sottosta' ad alcun vincolo. 2.2 Header di documento Per ogni file trasmesso, deve essere compilato un modello elettronico, contenente le informazioni seguenti: Segnalante: dati anagrafici del soggetto segnalante, utilizzati per la sua identificazione. Data riferimento: data di riferimento formale del documento, utilizzata per la verifica degli adempimenti di invio. Per la documentazione di bilancio inserire la data di approvazione del bilancio di esercizio. Anno riferimento: anno (espresso come yyyy) di riferimento del documento, utilizzato per la catalogazione all'interno del sistema di gestione documentale della Consob. Per la documentazione di bilancio inserire l'anno di chiusura del bilancio di esercizio. Riferimento tecnico: dati per contattare chi ha gestito l'inoltro del documento. Riferimento amministrativo: dati per contattare il responsabile dei contenuti del documento. Indicazione di modifiche anagrafiche: indica che il documento allegato contiene variazioni anagrafiche sul soggetto segnalante. Variazioni rispetto alla comunicazione precedente: indica se ci sono state variazioni rispetto alla comunicazione precedente. In caso contrario, il documento non deve essere allegato. Tipo e Sottotipo documento: attributi di classificazione del documento, descritti di seguito. Nome documento: nome del file documento al quale le informazioni riportate si riferiscono. Note: utilizzata dall'intermediario per fornire ulteriori informazioni riguardo l'invio. 2.3 Flussi informativi I flussi informativi di tipo documentale per i quali e' prevista la trasmissione in formato elettronico sono i seguenti: A) Bilancio d'esercizio, eventuale bilancio consolidato e relativi allegati I seguenti documenti vanno redatti secondo le modalita' di produzione indicate al paragrafo 2.1: - bilancio d'esercizio, - (eventuale) bilancio consolidato, - relazione sulla gestione, - relazione del collegio sindacale, - delibera di approvazione del bilancio d'esercizio. Il documento relativo alla relazione della societa' di revisione, deve essere prodotto in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica del documento cartaceo originale. B) Relazione semestrale della SICAV C) Modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo Il documento relativo alla delibera di approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo deve essere redatto secondo le modalita' di produzione indicate al paragrafo 2.1. I documenti relativi agli atti di fusione e scissione e i certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo vanno prodotti in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica dei documenti cartacei originali. Per ogni invio relativo alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, deve essere fornita l'indicazione di eventuali variazioni ai dati anagrafici. D) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente. E) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente. F) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate G) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione H) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra societa' promotrice e gestore I) Recapito in Italia L) Conferimento e revoca dell'incarico alla societa' di revisione M) Regolamento di gestione del fondo N) Rendiconto della gestione del fondo Il rendiconto della gestione e la relazione degli amministratori vanno redatti secondo le modalita' di produzione indicate al paragrafo 2.1. Il documento relativo alla relazione della societa' di revisione, deve essere prodotto in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica del documento cartaceo originale. O) Relazione semestrale del fondo 2.4 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui flussi documentali Qualora nei documenti trasmessi siano presenti errori e/o anomalie sui contenuti, e' richiesto un nuovo invio dei flussi informativi debitamente corretti.
3. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO STRUTTURATO Le tipologie di flussi informativi individuate sono: 1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 2. ESPONENTI AZIENDALI 3. DELEGHE GESTIONALI 4. CONVENZIONI (DI COLLOCAMENTO / CON ALTRI INTERMEDIARI) 5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE 6. AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI 7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO 3.1 Modalita' di inoltro delle segnalazioni Il sistema di TELERACCOLTA consente due modalita' di comunicazione dei flussi informativi di tipo strutturato: la compilazione manuale di modelli elettronici - secondo gli schemi definiti negli allegati n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 - ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte di seguito. 3.2 Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati I flussi informativi di tipo strutturato sono inviati con file contenenti caratteri ASCII, in cui i dati sono rappresentati in record con campi a lunghezza variabile, separati dal carattere tabulatore (TAB). Per ogni flusso informativo deve essere inviata separata comunicazione. Ogni comunicazione e' composta di 1 record iniziale, contenente i dati generali relativi alla comunicazione, di N record di movimento contenenti i dati relativi al flusso informativo e, infine, di N record anagrafici contenenti i dati anagrafici dei soggetti referenziati nella comunicazione. I tipi record definiti sono descritti in termini di: - Campo: nome del campo - Tipo: tipo dato (Num = Numerico, Alfa = Alfanumerico, Data = Data) - Lunghezza: Massima lunghezza e precisione - Valore: eventuale valore che il campo puo' assumere - Nullo: indica se il campo puo' assumere valore nullo (Y) o meno (N) N.B. Non sono ammessi spazi (blank) all'inizio o alla fine dei campi. I dati di tipo Data vanno espressi nel formato YYYYMMDD. Il carattere separatore della parte decimale e' il carattere "." (punto). RECORD ANAGRAFICI Contengono i dati anagrafici dei soggetti fisici e giuridici presenti nelle comunicazioni. Il campo ID Soggetto rappresenta la chiave di identificazione dei soggetti trasmessi; e' un qualsiasi identificativo, univoco all'interno della comunicazione, prescelto dal soggetto abilitato. TIPO RECORD 29 SOGGETTO FISICO Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 29 N ID Soggetto Alfa 12
N Cognome Alfa 50
N Nome Alfa 50
N Codice Fiscale Alfa 16 (*) Y
Codice ABI Alfa 6
Y
Sesso Alfa 1 M/F N Data di Nascita Data 8
N Comune di Nascita Alfa 50
N Sigla Provincia di Nascita Alfa 2
Y Numero iscrizione CCIAA Num 10
Y Sigla Provincia iscrizione CCIAA Alfa 2
Y Comune di Residenza Alfa 50
N Via e frazione Alfa 50
N C.A.P. Alfa 5
Y Sigla Provincia Alfa 2
Y Stato Alfa 50
N Telefono Alfa 20
N (*) obbligatorio per i soggetti italiani TIPO RECORD 30 SOGGETTO GIURIDICO Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 30 N ID Soggetto Alfa 12
N Ragione Sociale Alfa 100
N Sigla Sociale Alfa 10
Y Forma Giuridica Alfa 6
N Data di Costituzione Num 8
N Codice Fiscale Alfa 11 (*) Y Codice ABI Alfa 6 (*) Y Numero iscrizione CCIAA Num 10 (*) Y Sigla Provincia iscrizione CCIAA Alfa 2 (*) Y Comune della sede legale Alfa 50
N Via e frazione Alfa 50
N C.A.P. Alfa 5
Y Sigla Provincia Alfa 2
Y Stato Alfa 50
N Telefono Alfa 20
N (*) obbligatorio per i soggetti italiani 1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE TIPO RECORD 01 DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle partecipazioni qualificate Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 01 N ID Segnalante Alfa 12
N Data Riferimento Data 8
N Variazioni rispetto alla precedente comunicazione Alfa 2 SI/NO N Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 02 PARTECIPAZIONI QUALIFICATE Contiene le informazioni relative alle partecipazioni qualificate. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 02 N ID Partecipante Alfa 12
N ID Partecipata Alfa 12
N Percentuale di possesso Num 6,3
N
SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (01) «1» PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (02) «0,n» SOGGETTO FISICO (29) «0,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1,n» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. 2. ESPONENTI AZIENDALI TIPO RECORD 03 DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI Contiene le informazioni relative alla comunicazione degli esponenti aziendali. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 03 N ID Segnalante Alfa 12
N Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 04 ESPONENTI AZIENDALI Contiene le informazioni relative agli esponenti aziendali. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 04 N ID Esponente Alfa 12
N Carica/funzione Alfa 80 (*) N Tipologia di variazione Alfa 1 N/C/F (**) N Data validita' Data 8
N (*) Le cariche/funzioni ammesse sono: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE UNICO MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO SINDACO SUPPLENTE DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI NEGOZIAZIONE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI COLLOCAMENTO RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO INTERNO RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEL BACK OFFICE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEI SISTEMI INFORMATIVI (**) Tipologia di variazione. Puo' assumere uno dei seguenti valori: N = Nomina C = Cessazione F = Conferma SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI (03) «1» ESPONENTI AZIENDALI (04) «1,n» SOGGETTO FISICO (29) «1,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. 3. DELEGHE GESTIONALI TIPO RECORD 05 DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle deleghe gestionali. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 05 N ID Segnalante Alfa 12
N
Data Inizio Periodo Riferimento Data 8
N Data Fine Periodo Riferimento Data 8
N
Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 06 DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione su base individuale di portafogli rilasciate a / ricevute da terzi. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 06 N Indicatore delega a/da terzi Alfa 2 A/DA N ID Delegato/Delegante Alfa 12
N Mercati Alfa 20 (*) N Settori Alfa 40 (**) N Categoria di strumento finanziario Alfa 30 (***) N Numero di contratti delegati Num 6
N Controvalore dei portafogli delegati Num 17
N Data di inizio validita' Data 8
N Data di fine validita' Data 8
Y
TIPO RECORD 07 DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di oicr rilasciate a / ricevute da terzi. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 07 N Indicatore delega a/da terzi Alfa 2 A/DA N ID Delegato/Delegante Alfa 12
N Codice ISIN Alfa 12
N Denominazione Alfa 20
N Mercati Alfa 20 (*) N Settori Alfa 40 (**) N Categoria di strumento finanziario Alfa 30 (***) N Controvalore Num 17
N Data di inizio validita' Data 8
N Data di fine validita' Data 8
Y
TIPO RECORD 08 DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione aperti rilasciate a / ricevute da terzi. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 08 N Indicatore delega a/da terzi Alfa 2 A/DA N ID Delegato/Delegante Alfa 12
N Codice COVIP comparto Num 5
N Denominazione comparto Alfa 20
N Mercati Alfa 20 (*) N Settori Alfa 40 (**) N Categoria di strumento finanziario Alfa 30 (***) N Controvalore Num 17
N Data di inizio validita' Data 8
N Data di fine validita' Data 8
Y
TIPO RECORD 09 DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione negoziali rilasciate a / ricevute da terzi. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 09 N Indicatore delega a/da terzi Alfa 2 A/DA N ID Delegato/Delegante Alfa 12
N Mercati Alfa 20 (*) N Categoria di strumento finanziario Alfa 30 (***) N Numero di contratti delegati Num 6
N Controvalore Num 17
N Data di inizio validita' Data 8
N Data di fine validita' Data 8
Y TIPO RECORD 10 DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di forme pensionistiche individuali ricevute da terzi. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 10 N ID Delegato Alfa 12
N Mercati Alfa 20 (*) N Categoria di strumento finanziario Alfa 30 (***) N Numero di contratti delegati Num 6
N Controvalore Num 17
N Data di inizio validita' Data 8
N Data di fine validita' Data 8
Y (*) il campo Mercati puo' assumere uno dei valori seguenti: Italia Europa EMU (zona Euro) Giappone Pacifico Nord America Emerging Markets Altro Tutti (**) per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GICS). (***) il campo Categoria strumento finanziario puo' assumere uno dei valori seguenti: Azioni Obbligazioni governative Obbligazioni corporate Obbligazioni sopranazionali Tutte le Obbligazioni Titoli di Stato Quote di fondo Strumenti derivati Altro Tutti SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI (05) «1» DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE (06) «0,n» DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR (07) «0,n» DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI (08) «0,n» DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI (09) «0,n» DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10) «0,n» SOGGETTO FISICO (29) «0,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1,n» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. 4. CONVENZIONI TIPO RECORD 11 DICHIARAZIONE CONVENZIONI Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle convenzioni di collocamento / con altri intermediari. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 11 N ID Segnalante Alfa 12
N Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 12 CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO Contiene le informazioni relative alle convenzioni di collocamento. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 12 N ID Mandante Alfa 12
N Oggetto del collocamento Alfa 35 (*) N Collocamento via Internet Alfa 2 SI/NO N Collocamento via Promotori Alfa 2 SI/NO N Collocamento via Sportello Alfa 2 SI/NO N Collocamento via Sede Alfa 2 SI/NO N Tipologia di variazione Alfa 1 S/M/R (**) N Data validita' Data 8
N
TIPO RECORD 13 CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI Contiene le informazioni relative alle convenzioni con altri intermediari. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 13 N ID Controparte Alfa 12
N Tipologia controparte Alfa 30 (***) N Tipologia di variazione Alfa 1 S/M/R (**) N Data validita' Data 8
N (*) Oggetto del collocamento. Puo' assumere uno dei seguenti valori: Gestione individuale Negoziazione Ricezione / Trasmissione ordini Prodotti bancari Prodotti assicurativi OICR Fondi pensione Altri prodotti (**) Tipologia di variazione. Puo' assumere uno dei seguenti valori: S = Stipula M = Modifica R = Revoca (***)Tipologia controparte. Puo' assumere uno dei seguenti valori: Negoziatore Societa' di gestione italiana Societa' di gestione estera Banca depositaria Raccoglitore di ordini SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE CONVENZIONI (11) «1» CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (12) «0,n» CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI (13) «0,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1,n» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. 5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE TIPO RECORD 14 DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle informazioni relative al collocamento e all'offerta fuori sede. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 14 N ID Segnalante Alfa 12
N Anno Riferimento Num 4 (*) N Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 15 COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE Contiene le informazioni relative all'ammontare della raccolta netta e lorda e alle commissioni percepite nell'ambito delle attivita' di collocamento e di offerta fuori sede. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 15 N Oggetto dell'offerta Alfa 35 (**) N Raccolta lorda Num 17
N Raccolta netta Num 17
N Commissioni di sottoscrizione Num 17
N Commissioni di gestione Num 17
N Commissioni di performance Num 17
N Altre commissioni Num 17
N (*) in formato YYYY (**) Il campo Oggetto dell'offerta puo' assumere uno dei seguenti valori: Gestione individuale Negoziazione Ricezione / Trasmissione ordini Prodotti bancari Prodotti assicurativi OICR italiani OICR armonizzati esteri OICR non armonizzati esteri Fondi pensione Altri prodotti SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (14) «1» COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (15) «1,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. 6. AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI TIPO RECORD 16 DICHIARAZIONE AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI Contiene le informazioni relative alla comunicazione dell'aggregazione dei portafogli delle gestioni individuali. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 16 N ID Segnalante Alfa 12
N Data Inizio Periodo Riferimento Data 8
N Data Fine Periodo Riferimento Data 8
N Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 17 AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI Contiene le informazioni relative all'aggregazione dei portafogli delle gestioni individuali. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 17 N Codice ISIN strumento finanziario Alfa 12
N Descrizione strumento finanziario Alfa 20
N Strumento finanziario del gruppo Alfa 2 SI/NO N Quantita' rimanenze iniziali Num 15
N Quantita' acquisti Num 15
N Quantita' vendite Num 15
N Quantita' rimborsi Num 15
N Quantita' conferimenti Num 15
N Quantita' prelevamenti Num 15
N Quantita' altri movimenti Num 15
N Legenda quantita' altri movimenti Alfa 80
Y Quantita' rimanenze finali Num 15
N Controvalore rimanenze iniziali Num 17
N Controvalore acquisti Num 17
N Controvalore vendite Num 17
N Controvalore rimborsi Num 17
N Controvalore conferimenti Num 17
N Controvalore prelevamenti Num 17
N Controvalore altri movimenti Num 17
N Legenda controvalore altri movimenti Alfa 80
Y Controvalore rimanenze finali Num 17
N
TIPO RECORD 18 AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC Contiene le informazioni relative all'aggregazione dei portafogli delle gestioni individuali per i contratti OTC. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 18 N Codice derivati OTC Num 8 (*) N Descrizione derivati OTC Alfa 40
N Quantita' rimanenze iniziali Num 15
N Quantita' acquisti Num 15
N Quantita' vendite Num 15
N Quantita' conferimenti Num 15
N Quantita' prelevamenti Num 15
N Quantita' altri movimenti Num 15
N Legenda quantita' altri movimenti Alfa 80
Y Quantita' rimanenze finali Num 15
N Controvalore rimanenze iniziali Num 17
N Controvalore acquisti Num 17
N Controvalore vendite Num 17
N Controvalore conferimenti Num 17
N Controvalore prelevamenti Num 17
N Controvalore altri movimenti Num 17
N Legenda controvalore altri movimenti Alfa 80
Y Controvalore rimanenze finali Num 17
N
(*) Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali - Categorie Valori Mobiliari - Contratti Derivati - del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti. SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI (16) «1» AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI (17) «0,n» AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC (18) «0,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. 7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO TIPO RECORD 19 DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO Contiene le informazioni relative alla dichiarazione. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 19 N ID Segnalante Alfa 12
N Codice ISIN azione oggetto dichiarazione Alfa 12
N Descrizione azione oggetto dichiarazione Alfa 20
N Periodo Riferimento Num 6 (*) N Osservazioni Alfa 255
Y
TIPO RECORD 20 STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI Contiene le informazioni relative allo strumento finanziario oggetto delle operazioni. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 20 N Codice ISIN strumento finanziario Alfa 12
N Descrizione strumento finanziario Alfa 20
N Tipo titolo Alfa 25 (**) N Quotato su mercati italiani Alfa 2 SI/NO N Tipo facolta' Alfa 8 (***) Y Data scadenza Data 8
Y Prezzo d'esercizio Num 11,4
Y
TIPO RECORD 21 DETTAGLIO OPERAZIONI Contiene il dettaglio delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 21 N Data operazione Data 8
N Tipo mercato Alfa 2 MI/ME/SO/FM/BL (****) N Indicatore acquisto/vendita Alfa 1 A/V (*****) N Quantita' scambiata Num 12
N Numero operazioni Num 6
N Note Alfa 60
Y
TIPO RECORD 22 RIEPILOGO OPERAZIONI Contiene il riepilogo delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20. Campo Tipo Lunghezza Valore Nullo Tipo Record Num 2 22 N Tipo mercato Alfa 2 MI/ME/SO/FM/BL (****) N Indicatore acquisto/vendita Alfa 1 A/V (*****) N Quantita' scambiata Num 12
N Numero operazioni Num 6
N (*) in formato MMYYYY (**) Tipo titolo. Puo' assumere uno dei seguenti valori: AZIONE OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE DIRITTO DI OPZIONE WARRANT OPTION FUTURE PREMIO ALTRO (***) Tipo di facolta'. Puo' assumere uno dei seguenti valori: CALL PUT STELLAGE STRIP STRAP (****) Tipo mercato. Puo' assumere uno dei seguenti valori: MI = Mercato regolamentato Italiano ME = Mercato regolamentato Estero SO = Scambio Organizzato FM = Fuori Mercato BL = Blocchi (*****) Indicatore di acquisto/vendita. Puo' assumere uno dei seguenti valori: A = Acquisto V = Vendita SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO (19) «1» STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (20) «1,n» DETTAGLIO OPERAZIONI (21) «1,n» RIEPILOGO OPERAZIONI (22) «1,n» SOGGETTO GIURIDICO (30) «1» Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'. N.B. Per ogni strumento finanziario oggetto delle operazioni, bisogna far seguire i record relativi al dettaglio delle operazioni e quindi al riepilogo. 3.3 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui dati Nei casi in cui le comunicazioni trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, e' richiesto un nuovo invio del flusso informativo interessato dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corretto.
NOTE ALLEGATO TECNICO 1. Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII. 2. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII. 3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, si intende per attivita' svolta in Italia dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie senza succursali: - l'attivita' prestata per conto o con investitori il contatto iniziale con i quali sia derivato dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di attivita' di ricerca di clientela, di prospettazione e di conclusione di contratti d'investimento; - l'operativita' posta in essere direttamente, mediante accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani. 4. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII. 5. La sezione I non e' inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie 6. La sezione II non e' inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia. |
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