Il comune di Larciano (provincia di Pistoia) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti aliquote e detrazione relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, cosi' come determinate per l'anno 2002 con atto G.M. n. 30 del 12 febbraio 2002, ed in dettaglio: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da regolamento I.C.I.): 6 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 129,11; detrazione per l'abitazione principale occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidita' pari o superiore al 75%: Euro 258,23 (al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione); 2. Di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste nel medesimo regolamento; 3. Di dare atto che in ossequio al vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. Di stabilire che la presente deliberazione venga inviata entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della stessa, alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze unitamente alla richiesta di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). |