Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MONGHIDORO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monghidoro (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
2. di confermare per l'anno 2003, un'aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.
3. di confermare per l'anno 2003 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastati autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5. di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2002;
6. di prevedere, per l'anno 2003, la detrazione di Euro 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
7. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 6 e 8 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si e' protratta la destinazione che da' diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi piu' soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;
8. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2003 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6.
(Omissis).
 
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