Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico (( e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ))", corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003. |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, com ma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999. L'art. 3, comma 11 e' il seguente: "11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca le attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori." - L'art. 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 (Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) e' il seguente: "2.4. E' esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa: a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo; b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie dello Stato ed alla Societa' Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165; c) l'energia elettrica fornita al comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.". - Il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 19 dicembre 1995, concernente i prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996. - La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.
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| Art. 2. Esclusione delle compensazioni
1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000. 2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, )) con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto. 3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui all'arti colo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi. 4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gii acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (( 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico. ))
Riferimenti normativi: - L'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, e' il seguente: "1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico: a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica; b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici; c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' connesse e conseguenti; d) i costi relativi all'attivita' di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.". - L'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, e' il seguente: "1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e' inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalita' specificate all'art. 5, unicamente: a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunita' economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale; b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE." - L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 (Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalita' di alienazione) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre societa' per azioni, in conformita' al piano di cui all'art. 1. Alla cessione delle partecipazioni azionarie di dette societa' l'ENEL provvede con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalita'. La scelta tra dette procedure e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In ogni caso le modalita' di cessione assicurano l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli impegni contenuti nel piano di cui all'art. 1.". - L'art. 5, comma 8, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, e' il seguente: "8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera d), e' pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilita' convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorita' con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come: D=P/M dove: a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione del l'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; b) M rappresenta la somma della producibilita' convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).". - L'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente: "12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.".
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| Art. 3. Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate. 2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. (( In tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002. 2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990. 2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale. 2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza installata prevista. )) 4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, (( sentito il comitato paritetico )) di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di cui al comma 1. 5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (( Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attivita' medesime. 5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: " della procedura di VIA " sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2" )).
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002; la relativa legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 apile 2002. - L'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, e' il seguente: "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione d'impatto ambentale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studi o di impatto ambientale.". - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante «Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002 (supplemento ordinario). - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impanti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988 (supplemento ordinario). - L'art. 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, e' il seguente: "3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.". - L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986 (supplemento ordinario), e' il seguente: "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee. 3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.». - L'art. 1, comma 4-bis, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente: "Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). - (Omissis). 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2.".
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| Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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