Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 maggio 2003
Sospensione della ricezione delle domande di ammissione all'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;
Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002 recante: «Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281.»;
Vista la nota del capo del dipartimento del 16 gennaio 2002, protocollo n. 5/Seg., con cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, con il quale e' stato istituito il primo albo degli esperti;
Visto il decreto direttoriale n. 603 del 24 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003, n. 72, con il quale il suddetto albo e' stato aggiornato come previsto dall'art. 6 del decreto direttoriale 20 dicembre 2001;
Tenuto conto che, per effetto dei provvedimenti citati, attualmente l'albo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si compone di n. 1242 esperti, dei quali n. 712 appartenenti alla categoria A; 267 alla categoria B e 263 alla categoria C.
Ritenuta l'opportunita' di sospendere temporaneamente la ricezione di nuove domande di ammissione all'albo;
Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato nella seduta del 1° aprile 2003 in merito alla proposta suesposta;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:
Articolo unico

1. A decorrere dall'8 maggio 2003 e' sospesa la ricezione di nuove domande di ammissione all'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma l, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. Il presente decreto e' comunicato al Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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