Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amininistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) (omissis);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) - e) (omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 27
dicembre 2001, n. 459:
«Art. 26 - 1. Con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione
della presente legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza
del parere parlamentare».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare
il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla
sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da
esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad
essa».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono
individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e
territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della
Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27
dicembre 2001, n. 459:
«Art. 3 - 1. Ai fini della presente legge con
l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di
cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero):
«1. Agli effetti dell'applicazione delle nonne della
presente legge, l'espressione «uffici consolari» indica gli
uffici consolari di prima categoria».
Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono
intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove
risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di
segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Lo svolgimento della campagna elettorale e'
regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato
italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui
territorio risiedono gli elettori di cittadinanza
italiana».



 
Art. 2.

Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di
residenza

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' la comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.
2. La comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalita' di voto per corrispondenza previste dalla legge.
3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.



Note all'art 2:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari
inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito
modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di
residenza all'estero che lo riguardano e una busta
affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente
il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla
data di ricezione».
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, si veda in nota all'art. 4.



 
Art. 3.

Informazione periodica

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.



Nota all'art 3:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui
all'art. 1, comma 1, delle norme contenute nella presente
legge, con riferimento alle modalita' di voto per
corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di
cui all'art. 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli
idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana
che nella lingua degli Stati di residenza».



 
Art. 4.

O p z i o n e

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:
a) e' redatta su carta libera;
b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore;
c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
e) e' datata e firmata dall'elettore;
f) e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.
2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.
3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.
4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui e' redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.
6. L'opzione puo' essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 4 - 1. In occasione di ogni consultazione
elettorale l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto
in Italia di cui all'art. 1, comma 3, dandone comunicazione
scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare
operante nella circoscrizione consolare di residenza entro
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per
la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di
indizione di referendum popolare, l'elettore puo'
esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo
giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza
ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli
elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il
voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta
giorni prima della data stabilita per le votazioni in
Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi
degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto
in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni
adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio
del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari,
sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal
Ministero degli affari esteri, informano, con apposita
comunicazione, l'elettore della possibilita' di esercitare
l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare
che l'eventuale opzione e' valida esclusivamente per una
consultazione elettorale o referendaria e che deve essere
esercitata nuovamente in occasione della successiva
consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il
voto in Italia per la prima consultazione elettorale o
referendaria successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo
giorno dalla ricezione della comunicazione, alla
rappresentanza diplomatica o consolare operante nella
circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la
scadenza naturale della legislatura».



 
Art. 5.

Elenco aggiornato

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalita' diverse da quelle stabilite dalla legge.
3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.
4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.
5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche' i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia' provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonche' alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.
7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.
8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti
nelle liste elettorali di cui all'art. 5, comma 1, votano
nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla
presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d),
della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
«2. Ai fini della presente legge si intende:
a) - c) (omissis);
d) per «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) - m) (omissis)».



 
Art. 6.

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento
dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

1. E' istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione piu' rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che e' nominato all'inizio di ogni legislatura.
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:
a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticita';
b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento del-l'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;
c) la corretta e tempestiva trattazione nonche' lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonche' all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;
d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.
5. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese.
 
Art. 7.

Ripartizioni

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e'
eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi
sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione
al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo
l'elenco di cui all'art. 5, comma 1, sulla base dei
quozienti interi e dei piu' alti resti».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
«Art. 3 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). -
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente
testo unico, e' effettuata - sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del
Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per
l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e successive modificazioni:
«1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base
regionale. I seggi sono ripartiti fra le regioni a norma
dell'art. 57 della Costituzione sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione
dei comizi».



 
Art. 8.

Svolgimento della campagna elettorale

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.
4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisvi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parita' di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunita' italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalita' di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parita'.
9. L'autorita' consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si
attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla
base delle forme di collaborazione di cui al comma 1».
- La legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca «Disciplina
delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica».
- La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca «Disposizioni
per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
10 dicembre 1993, n. 515:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della
cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni
cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al
prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nella
circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che
concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema
proporzionale.
Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato
sia in un collegio uninominale sia nella lista per il
riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che
comprende quel collegio, non possono comunque superare
l'importo piu' alto consentito per una delle due
candidature (1)».
(1) Le cifre di cui ai primo periodo del presente comma
sono state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli
indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da
L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da
L. 10 a L. 11,453 in virtu' del disposto dell'art. 2,
decreto ministeriale 4 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale
8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi sono
stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a
L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453
a L. 11,896, dall'art. 2, decreto ministeriale 26 febbraio
1998 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1998, n. 56) e all'anno
2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da
L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11.896 a L. 12,585,
dall'art. 2, decreto ministeriale 23 febbraio 2001
(Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61). - Si riporta
il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515:
«Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o
movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di
ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati,
che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma
2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di Euro 1,00 per il
numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti
nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera
dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica
nei quali e' presente rispettivamente con liste o con
candidati».
- La legge 4 aprile 1956, n. 212, reca «Norme per la
disciplina della propaganda elettorale».
- La legge 24 aprile 1975, n. 130, reca «Modifiche alla
disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
nonche' dei contrassegni nelle elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):
«Art. 52. - Alla propaganda relativa allo svolgimento
dei referendum previsti dalla presente legge si applicano
le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212
e 24 aprile 1975, numero 130.
Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle
predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano
direttamente alla competizione elettorale si intendono
attribuite ai partiti o gruppi politici che siano
rappresentati in Parlamento nonche' i promotori del
referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu'
referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia
rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun
referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito
dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un
unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di
propaganda da richiedersi con unica domanda.
In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta
municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente
alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti
spazi».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
adottano iniziative atte a promuovere la piu' ampia
comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici
italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di
informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle
comunita' italiane all'estero, in conformita' ai principi
recati dalla normativa vigente nel territorio italiano
sulla parita' di accesso e di trattamento e
sull'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici».
Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale,
funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e
sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di
commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita'
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite
dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di
stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».



 
Art. 9.

Intese in forma semplificata

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati chegarantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione e' accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilita' o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, puo' esercitare il diritto di voto in Italia.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 4, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il
voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini
italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia
possibile concludere le intese in forma semplificata di cui
al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative
all'esercizio del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in
Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art. 1,
comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o
sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio
del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale
fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno del
verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni
affinche' siano adottate le misure che consentano
l'esercizio del diritto di voto in Italia».



 
Art. 10.

Deposito del contrassegno

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
2. Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare
liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono
essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate».



 
Art. 11.

Attivita' di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.
2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
 
Art. 12.

Ammissione delle liste

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.
2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresi', i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.
3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma primo, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni:
«L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno
successivo alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle candidature nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati:
1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le
liste presentate da persone diverse da quelle designate
all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art.
17;
2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le
liste contraddistinte con contrassegno non depositato
presso il Ministero dell'interno, ai termini degli
articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le candidature nei collegi uninominali
e le liste siano state presentate in termine e siano
sottoscritte dal numero di elettori prescritto,
dichiarandole non valide se non corrispondono a queste
condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti
un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati,
per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia
stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica (2);
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali di candidati gia' presentatisi in altro
collegio».
(2) Non essendo piu' prescritto dall'art. 20, secondo
comma del presente testo unico, l'obbligo di presentare,
unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle
liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti
equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte
dall'art. 6, legge 4 agosto 1993, n. 276, e' da ritenersi
non piu' operante la disposizione prevista dal presente n.
5) dove prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale
dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i
nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il
certificato di nascita o documento equipollente.



 
Art. 13.

Rappresentanti di lista

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.
3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
«Art. 25 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma
1, 2, e 3, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). - Con
dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un
notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di
cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da essi
autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare,
all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale
circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel
collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro
supplente, scegliendoli fra gli elettori della
circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di
designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi'
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne
dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni
elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione.
(Comma abrogato).
L'atto di designazione dei rappresentanti presso
l'ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla
Cancelleria della Corte d'appello o del tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei
candidati nei collegi uninominali e di lista devono
dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta
rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del
tribunale all'atto del deposito delle candidature nei
collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso
che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei
collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei
delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto
dell'esibizione fattagli della ncevuta rilasciata all'atto
del deposito delle candidature nei collegi uninominali e
delle liste».
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 138 della
Costituzione:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di panecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum».
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale):
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti
di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari
delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali,
i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri
provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la
propria disponibilita', rispettivamente, al presidente
della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le
modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono
nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature».



 
Art. 14.

Stampa e invio del materiale elettorale

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonche', in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.
2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.
3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.
4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identita' dell'elettore.
5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.
6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6
e 7, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i
modelli delle schede elettorali non piu' tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano
agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'art. 1, comma 3, il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una
busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le
indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto, il
testo della presente legge e le liste dei candidati nella
ripartizione di appanenenza di cui all'art.6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. (Omissis).
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del
numero degli elettori della circoscrizione consolare che
non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.
Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via
aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al
Ministero degli affari esteri».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«2. Le schede sono di carta consistente, di colore
diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione;
sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli
affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e
consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di
cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei
contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per
le liste di candidati dall'art. 24, n. 2), del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto
ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono
stampate le righe per l'attribuzione del voto di
preferenza».



 
Art. 15.

Espressione del voto

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. In caso di identita' di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, puo' scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi e' possibilita' di confusione fra piu' candidati.
6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
7. Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto e' attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.
8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto e' attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.
9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.



Nota al'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«3. L'elettore vota tracciando un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o
comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore
puo' inoltre esprimere due voti di preferenza nelle
ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati
o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di
preferenza e' espresso scrivendo il cognome del candidato
nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E
nullo il voto di preferenza espresso per un candidato
incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso
validamente per un candidato e' considerato quale voto alla
medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno
in altro spazio della scheda».



 
Art. 16.

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita'

1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.
4. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
27 ottobre 1988, n. 470:
«1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani
residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della
Repubblica, segnalata a norma del secondo comma
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte presunta
giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova
contraria:
1. trascorsi cento anni dalla nascita;
2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive
concluse con esito negativo;
3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di
provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito
della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime
consultazioni che si siano tenute con un intervallo non
inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento
europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi
dell'unione europea nonche' le consultazioni referendarie
locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'A.I.R.E. di altro comune».



 
Art. 17.

Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti
all'estero aventi diritto al voto

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalita' previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.
3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 32, quarto comma, del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni:
«Alle operazioni previste dal presente articolo la
commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il
trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni, per le
variazioni di cui al n. 1)».



 
Art. 18.

Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge e' accompagnata. A tale valigia e' allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonche' il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.
2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonche' delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico e' redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.
5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'arti-colo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia,
non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
al comma 3, possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi, all'elettore che si presenti
personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i
rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle
operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio
nazionale».



 
Art. 19.

Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalita'.
2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procedera' allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma.
3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.
4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.
6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonche' una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio.
7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.
8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.
9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.
10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non accompagnate nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.
12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita'
di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio
elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 3, lettere
a), b) e c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle
buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni
di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal
vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista
compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale
estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le
seguenti operazioni:
1. accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2. accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma
2;
3. accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4. annulla, senza procedere allo scrutinio del
voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di
un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca
segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile
procedere alla identificazione del voto;
d) (omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 58, quarto comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni:
«Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
nella apposita colonna della lista sopraindicata».



 
Art. 20.

Operazioni di scrutinio

1. In caso di piu' urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.
2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede gia' inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, da' inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.
4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonche' per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.
5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.
6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalita' di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 4, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«4. Tutte le operazioni di cui al comma 3, sono
compiute nell'ordine indicato; del compimento e del
risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel
verbale».



 
Art. 21.

Uffici provinciali per il referendum

1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
25 maggio 1970, n. 352:
«Art. 21. - Presso il tribunale, nella cui
circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia, e'
costituito l'ufficio provinciale per il referendum,
composto da tre magistrati, nominati dal presidente del
tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che
indice il referendum. Dei tre magistrati il piu' anziano
assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i
magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di
impedimento.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un
cancelliere del tribunale, designato dal presidente del
tribunale medesimo.
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli
uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della
provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto
del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati
del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre
esemplari, dei quali uno resta depositato presso la
cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di
votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il
referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per
mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il
referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della
provincia.
I delegati o i promotori della richiesta di referendum
hanno la facolta' di prendere cognizione e di fare copia,
anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del
verbale depositato presso la cancelleria del tribunale».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 7. - 1. Presso la Corte di Appello di Roma, entro
tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della
Corte di appello».



 
Art. 22.

Agevolazioni di viaggio

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio e' riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi
sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui
Governi non sia stato possibile concludere le intese in
forma semplificata di cui all'art. 19, comma 1, nonche'
negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'art.
19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del
costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve
presentare apposita istanza all'ufficio consolare della
circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio
nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno
degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale
e del biglietto di viaggio».



 
Art. 23.

Spedizione della cartolina avviso

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione e' spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.
3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non e' spedita la cartolina avviso.



Nota all'art 23:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme
sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la
reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani
residenti all'estero):
«Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli
elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante
l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che
il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale
presso il competente ufficio comunale e che la esibizione
della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire
delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel
comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale
piu' rapido».



 
Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 247
 
Tabella A - Tabella B - Tabella C - Tabella D
----> Vedere immagini da pag. 11 a pag. 14 della G.U. <----
 
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