Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 29 aprile 2003, n. 1934 |
Decreto 25 luglio 2002 - Circolare esplicativa. |
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Alle associazioni di categoria Alle organizzazioni sindacali Alle Capitanerie di porto Alle Regioni e, per conoscenza, Al Comando generale delle Capitanerie di porto
In relazione all'oggetto, viste le richieste di chiarimento pervenute a questa Amministrazione, si ritiene opportuno emanare la presente circolare esplicativa dei punti di seguito indicati.
Art. 2 - comma 2
«... per ciascun imbarcato sulle unita' di cui all'allegato A alla data del 22 luglio 2001 ovvero imbarcati nel corso dell'ultima campagna di pesca del pescespada con reti da posta derivanti». Sul punto si precisa che ai fini della corresponsione del premio previsto, i marittimi devono risultare imbarcati alla data sopra richiamata e/o, in analogia al precedente Piano di dismissione delle reti da posta derivanti, imbarcati nel corso dell'ultima campagna di pesca quale che sia la durata di essa. A tale ultimo riguardo l'Amministrazione si riserva di effettuare ogni verifica necessaria. Inoltre si fa presente che i marittimi interessati dovranno presentare istanza in carta semplice, agli Uffici di iscrizione dei natanti di cui all'allegato A del decreto in argomento, precisando i seguenti dati: generalita'; dati relativi al natante e periodo di imbarco; coordinate bancarie; dichiarazione di non aver presentato istanza di contributo o percepito analogo contributo da altri enti pubblici. L'interessato dovra' inoltre allegare: copia del Titolo matricolare; copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Art. 3 - comma 4
Ai fini della corresponsione del premio di arresto definitivo per i proprietari dei natanti di cui all'allegato A del decreto in oggetto, ritenuto che l'arresto e' conseguenza diretta ed immediata del divieto di utilizzo del sistema rete da posta derivante, disposto dal Reg. (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, il contributo relativo a tale eventuale conseguente arresto, sara' calcolato con i parametri previsti dall'allegato D del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 in considerazione della imperativita' del regolamento comunitario. Da ultimo per quanto riguarda le reti, in analogia a quanto in precedenza attuato, si precisa che le stesse potranno essere distrutte, riciclate o trasformate. In caso di riciclaggio o trasformazione delle reti il ricavato sara' di spettanza dei proprietari delle attrezzature stesse. Inoltre le reti potranno essere consegnate ad una ditta specializzata in riciclaggio di materie plastiche. In caso di non alienazione o non riciclaggio, la consegna delle reti alla Capitaneria di Porto potra' altresi' ritenersi soddisfatta mediante l'indicazione del luogo ove le reti stesse sono custodite e rese disponibili ai fini dell'apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima. Roma, 29 aprile 2003
Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura Tripodi |
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