Il comune di Altopascio (provincia di Lucca) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003 nella misura del 6,8 per mille. 2) Di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, come meglio specificato nella premessa della presente deliberazione, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio 2003 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2002). 3) Di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29. 4) Di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non sia superiore a Euro 14.460,79 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cct, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a Euro 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2002. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 31 maggio 2003, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2003: a) la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non sia superiore a Euro 8.263,31 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cct, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a Euro 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2002. Tale diritto compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 31 maggio 2003, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modem forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ettestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2003. (Omissis). |