Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SONDALO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sondalo (provincia di Sondrio) ha adottato il 14 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.
(Omissis)
1. Di confermare, per l'anno 2003, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;
2. Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
3. Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:
a) abitazioni non locate;
b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d.seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione;
4. Di dare atto che:
per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato ne' data in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
non e' considerata abitazione non locata l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
per le unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulti locata;
per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A, idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento.
(Omissis).
 
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