Il comune di Carbonera (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) sono determinate, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) del 6,5 per mille, aliquota ordinaria, per terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati; b) del 7 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie: abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992); abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi. Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovra' essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968; c) del 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); 2) di determinare, per l'anno 2003, in Euro 124,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come individuate al comma 2, dell'art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER); e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purche' la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; f) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). |