Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CARMIGNANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carmignano (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anch'essi residenti nel comune;
3) di dare atto che il trattamento fiscale riservato ai fini I.C.I. all'abitazione principale si applica anche:
a) alle eventuali ulteriori fattispecie stabilite dal regolamento comunale in materia;
b) ad una pertinenza dell'abitazione principale, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dell'art. 6 del regolamento comunale in materia;
4) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione nella misura di Euro 104,00 complessive per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;
5) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di Euro 208,00 (anziche' di Euro 104,00) a favore dei seguenti soggetti:
A. contribuenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1° gennaio 2003, e da eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF;
B. contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, o con invalidita' al 100% o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge n. 18/1980.
Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti di cui alle lettere A e B devono presentare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
I. il nucleo familiare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valutato e rettificato secondo i criteri stabiliti al successivo punto III, non superiore a Euro 10.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2002;
II. l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di Euro 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9;
III. ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione I.C.I., l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene valutato e rettificato mediante il seguente procedimento:
a) vengono calcolati il valore dell'indicatore della situazione reddituale, il valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, ed il conseguente valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE;
b) qualora il valore imponibile ai fini I.C.I. dell'abitazione principale sommato a quella della eventuale prima pertinenza dell'abitazione (individuata in base al vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.) sia superiore a Euro 51.645,69, dal valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) viene sottratto un importo pari al 10% di tale eccedenza;
c) il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai fini della maggiore detrazione I.C.I., da porre a confronto con il limite di 10.000 euro indicato al punto (I), viene determinato utilizzando il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), eventualmente rettificato come indicato al precedente punto (b). Per quanto riguarda la scala di equivalenza e le eventuali maggiorazioni dei parametri relativi alla composizione del nucleo familiare, si applicano le norme stabilite dal regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE.
I requisiti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2003; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2003 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.
Quando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE (di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221) del contribuente non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2002, il comune richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata (recante i redditi percepiti nell'anno 2002), che sostituisce integralmente quella precedente.
6) Le domande relative alla detrazione di Euro 208,00 dovranno essere presentate all'Ufficio tributi entro il 31 luglio 2003 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 22 dicembre 2003.
Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilita' previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone