Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASAMASSIMA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casamassima (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
A) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. gia' fissate per il 2002 con la deliberazione di G.C. n. 24 del 12 marzo 2002, (Omissis), come di seguito riportate:
1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' imobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,20 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,20 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nell'esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 50, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;
5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. l, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille da applicare limitattamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;
8) aliquota agevolata speciale per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998: 4 per mille;
9) aliquota speciale, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 6 per mille;
B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di Euro 103,29 di cui sopra, sia elevato ad Euro 139,44 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
C) di stabilire che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:
titolari di pensioni sociali;
titolari di pensioni di invalidita' totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale: sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a Euro 258,23 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;
D) di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' puo' essere accertata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
(Omissis).
 
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