Il comune di Castelplanio (provincia di Ancona) ha adottato, l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di determinare, giusto quanto premesso ed illustrato, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003: aliquota base 5 per mille; aliquota base del 5 per mille estesa (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario), anche: per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalita' contrattuali) a parenti in linea retta sino al sesto grado di parentela; per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli articoli 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 466/1997; per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato; aliquota elevata al 6,5 per mille per gli immobili classificabili nel gruppo catastale «D»; aliquota al 7 per mille per: alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell'ente; aree fabbricabili; per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite; 3. di confermare, altresi', per l'anno 2003, in Euro 103,29 l'importo della detrazione sull'ammontare dell'imposta comunale immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di stabilire che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza; pertanto, la detrazione e' riconosciuta unicamente nel caso di identita' fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la persona che dimora abitualmente nell'unita' immobiliare. Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. e' confermato che il proprietario delle unita' immobiliari potra' beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per mille e non anche della detrazione. (Omissis). |