Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTELPLANIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelplanio (provincia di Ancona) ha adottato, l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
2. di determinare, giusto quanto premesso ed illustrato, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:
aliquota base 5 per mille;
aliquota base del 5 per mille estesa (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario), anche:
per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalita' contrattuali) a parenti in linea retta sino al sesto grado di parentela;
per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli articoli 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 466/1997;
per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;
aliquota elevata al 6,5 per mille per gli immobili classificabili nel gruppo catastale «D»;
aliquota al 7 per mille per:
alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell'ente;
aree fabbricabili;
per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;
3. di confermare, altresi', per l'anno 2003, in Euro 103,29 l'importo della detrazione sull'ammontare dell'imposta comunale immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
4. di stabilire che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza; pertanto, la detrazione e' riconosciuta unicamente nel caso di identita' fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la persona che dimora abitualmente nell'unita' immobiliare.
Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. e' confermato che il proprietario delle unita' immobiliari potra' beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per mille e non anche della detrazione.
(Omissis).
 
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