Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 20 marzo 2003
Proroga del vincolo di immodificabilita' relativo all'arcipelago delle isole Egadi.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto il pro-memoria prot. n. 895 del 18 marzo 2003 con cui il dirigente dell'Unita' operativa VI - Tutela ambientale, competente per la proposta, ha rappresentato l'impossibilita' che il presente provvedimento sia firmato dal dirigente del servizio tutela e acquisizioni per assenza dello stesso, dovuta a congedo straordinario;
Ritenuto per le superiori considerazioni di dovere esercitare il potere di firma, gia' delegato al dirigente del servizio tutela e acquisizioni con il citato D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001, art. 8;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001 che ha annullato il D.A. 5172 del 1° febbraio 1996 di approvazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi;
Considerato che l'annullamento del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del Piano stesso cosi' come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
Tenuto conto dell'accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei p.t.p. gia' redatti;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002 con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/77, ha recepito l'accordo Stato-regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/40 nella seduta del 3 aprile 2002;
Visti il D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e il successivo D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 con i quali, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana, cosi' come delimitato nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L», e' stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 2223 del 13 marzo 2003, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in quanto la zona in argomento, dotata di altissimi valori paesistico-ambientali che non risultano sufficientemente tutelati dall'art. 140 del testo unico n. 490/99, non e' ancora sottoposta a pianificazione paesistica che, gia' avviata ai sensi della Convenzione europea del paesaggio (13 novembre 2000) e dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001, e' nella fase conclusiva della concertazione;
Considerato che con D.A. n. 2667 del 10 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi e' stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/1939;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al suddetto D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, sussistono motivate esigenze per prorogare per tre mesi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente nell'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana compreso nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» e meglio individuato nei D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002 e n. 7409 del 14 ottobre 2002, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;
Decreta:

Art. 1.

E' prorogato per un periodo di tre mesi dalla data di sua scadenza, giusta D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento del comune di Favignana, cosi' come delimitato nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» per effetto del D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e del successivo D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 secondo le disposizioni e le modalita' contenute nei sopra citati provvedimenti, che si intendono tutti richiamati e confermati.
 
Art. 2.

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il termine di tre mesi dalla dalla di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e' vietata, nel territorio descritto e individuato nel D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e nel D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 facente parte del comune di Favignana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
 
Art. 3.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Favignana, perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta, sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La soprintendenza competente comunichera' a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.
 
Art. 4.

Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 marzo 2003
Il dirigente generale: Grado
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone