Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 aprile 2003 |
Trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84: «Riordino della legislazione in materia portuale» cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione, al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 5 luglio 1962; Visto il decreto Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 8 relativo alle attribuzioni del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Viste le «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974, come modificate; Viste le «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1° agosto 1974, come modificate; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della Vita Umana in Mare 1974 (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. 8 della convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo delle merci pericolose (I.M.D.G. Code), adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come emendato e, da ultimo, con risoluzione MSC 122 (75); Considerata l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza che per motivi economico - commerciali; Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, in attesa di un completo recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni contenute nel citato codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (I.M.D.G. Code), consentire il trasporto marittimo di merci pericolose in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari anche secondo quanto disposto da tali disposizioni internazionali; Decreta:
Art. 1.
Sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali e straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale in premessa, e' ammesso l'imbarco, il trasporto, lo sbarco e il trasbordo di contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari rispondenti alla normativa dell'I.M.D.G. Code, contenenti le merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti elencate nel predetto codice o classificate ai sensi dello stesso. |
| Art. 2.
Sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali e straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale in premessa, lo stivaggio e la segregazione dei contenitori cisterna e dei veicoli cisterna stradali e ferroviari sopracitati puo' avvenire in conformita' alla normativa dell'I.M.D.G. Code. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2003
Il comandante generale: Sicurezza |
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