IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilita' dei ricercatori; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 riguardante le attribuzioni del Ministero medesimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996); Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del Trattato C.E.; Vista la lettera della Commissione europea n. SG(2001) D/285219 del 19 gennaio 2001 relativa alla nuova disciplina degli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 (S.O. n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 133/2001) relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma; Viste le note n. 3115 del 30 luglio 2002 e n. 1.183.629 del 20 dicembre 2002, con le quali il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato da Marconi Mobile Access S.p.a., per la realizzazione di investimenti industriali e di ricerca e sviluppo, localizzati nel comune di Chieti e nel comune di Genova, aree rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.c. L'iniziativa prevede sia investimenti industriali che di ricerca e sviluppo per un totale di 58.231,72 migliaia di euro, un onere a carico dello Stato pari a 16.545,79 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 50 unita'; Tenuto conto che con verbale in data 25 ottobre 2001 sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive; Considerato che il contratto di programma proposto dalla societa' Marconi Mobile Access S.p.a. determinera' positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, con la Marconi Mobile Access S.p.a., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti da realizzarsi nel comune di Chieti e nel comune di Genova (rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.c. del Trattato C.E.) nel settore della telefonia radiomobile di nuova generazione. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessivi 58.231,72 migliaia di euro, sono suddivisi come di seguito indicato:
===================================================================== | migliaia di euro ===================================================================== Investimenti industriali.... |13.139,33 Progetto ricerca GSM-R.... |6.145,84 Progetto di ricerca UMTS.... |38.946,55 Totale . . . |58.231,72
1.2. Le agevolazioni finanziarie - in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa - sono calcolate nella misura massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente: investimenti industriali: 20% E.S.N.; progetti di ricerca e sviluppo (area 87.3.c.): industriale: 55% dell'investimento ammesso (50% ESL oltre al 5% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c.); precompetitiva: fino al 30% dei costi (25% ESL + maggiorazione 5% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c. del Trattato C.E.); 1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra, e' determinato complessivamente in 16.545,79 migliaia di euro, suddiviso in tre annualita' di pari importo, a decorrere dal 2002. 1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3. 1.5. Gli investimenti, sia di carattere industriale che relativi ai progetti di ricerca, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004. 1.6. Le iniziative dovranno assicurare a regime una nuova occupazione non inferiore a 50 nuovi addetti. 1.7 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1. e' approvato il finanziamento di 16.545,79 migliaia di euro a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000. Roma, 31 gennaio 2003 Il Presidente delegato Tremonti
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-fianziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 337 |