Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista le legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Nettuno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995;
Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contente disposizioni interative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;
Vista la domanda presentata dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Roma in data 22 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno»;
Visti il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini» sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Nettuno» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Nettuno» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopracitato Comitato;
Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Nettuno» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma l del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
La indicazione geografica tipica «Nettuno» riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini con la denominazione di origine controllata «Nettuno», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.
 
Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» possono essere iscritti all'albo dei vigneti per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 2003, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformita' delle attuali disposizioni normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
I vigneti di cui al comma precedente che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare di produzione, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.
 
Art. 5.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 (cinque) litri, usufruiscono, dalla predetta data, di un periodo di smaltimento:
di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o, in alternativa, su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purche' documentabile.
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.
 
Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Nettuno» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

Disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Nettuno»

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Nettuno e' riservata ai vini:
«Nettuno» bianco nelle tipologie secco e frizzante;
«Nettuno» bianco Bellone localmente noto come Cacchione nelle tipologie secco e frizzante;
«Nettuno» rosso nella tipologia secco;
«Nettuno» rosato nelle tipologie secco e frizzante;
«Nettuno» novello; che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:
«Nettuno bianco»:
Bellone, localmente noto come Cacchione, dal 30% e al 70%;
Trebbiano Toscano, dal 30% al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%.
La denominazione di origine controllata «Nettuno», con la specificazione del vitigno «Bellone» o «Cacchione», e' riservata alla tipologia bianco prodotta con uve provenienti almeno per l'85% dallo stesso vitigno e, per il restante 15%, a quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma.
«Nettuno» rosso e «Nettuno» novello:
Merlot, dal 30% al 50%;
Sangiovese, dal 30% al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%.
«Nettuno» rosato:
Sangiovese e Trebbiano Toscano nella misura minima del 40% e ciascuno.
Possono altresi' concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, fino a un massimo del 20%;

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di Nettuno ed Anzio in provincia di Roma.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno, essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densita' di almeno 2.500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

=====================================================================
| Produzione Uva | Titolo alcol. Vol.
Tipologia | Tonn./Ha | naturale minimo % vol ===================================================================== Nettuno bianco |14 |10.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno bianco Bellone| | localmente |13 |10.0 --------------------------------------------------------------------- noto come Cacchione | | --------------------------------------------------------------------- Nettuno rosso |13 |11.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno rosato |14 |10.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno novello |13 |10.0

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%. non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata. Qualora sia superato il limite del 20%. l'intera partita, cui si riferisce il supero, decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata e puo' essere destinata ad I.G.T.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate.
Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e puo' essere destinata ad I.G.T.

Art. 6.
I vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Nettuno» bianco:
Colore: paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fruttato caratteristico, delicato gradevole;
Sapore: fresco, armonico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol
Acidita' totale minima: 5.00 g/l
Estratto non riduttore minimo: 15.00 g/l
E' prevista la tipologia frizzante.
«Nettuno» bianco Bellone o localmente noto come Cacchione:
Colore: paglierino con riflessi giallognoli;
Odore: vinoso caratteristico, delicato;
Sapore: fresco, armonico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 % vol
Acidita' totale minima: 5.00g/l
Estratto non riduttore minimo: 16.00 g/l
E' prevista la tipologia frizzante.
«Nettuno» rosato:
Colore: rosa piu' o meno intenso, talvolta con tonalita' rubino;
Odore: delicato, fruttato, vinoso;
Sapore: fresco, armonico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol
Acidita' totale minima: 5.00 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16.00g/l
E' prevista la tipologia frizzante.
«Nettuno» rosso:
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso caratteristico, accentuato molto persistente;
Sapore: armonico, pieno, gradevole, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol
Acidita' totale minima: 5.00 g/l
Estratto non riduttore minimo: 20.00 g/l
«Nettuno» novello:
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
Odore: fruttato persistente;
Sapore: fresco, armonico, vivace per fragranza;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol
Acidita' totale minima: 5.00 g/l
Estratto non riduttore minimo: 18.00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del novello, si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
E' consentito l'uso in etichetta di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati laudativi e atti a non trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone o localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata « Nettuno» puo' essere utilizzata la menzione « vigna a condizione che la stessa sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione. seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'
I vini designati con la menzione «vigna» devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacita' non superiore a litri 0.75.
I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» possono essere confezionati in recipienti di capacita' uguale od inferiore a litri 5, devono inoltre essere immessi al consumo in recipienti di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme Nazionali e Comunitarie.
Per i recipienti di capacita' non superiore a 0.375 litri puo' essere utilizzata la tappatura a vite.
 
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