Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2003 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 6 febbraio 2003
Vincolo paesaggistico, ex art. 139 del testo unico n. 490/1999 - annullamento delle disposizioni del decreto 10 agosto 1990, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
del Dipartimento regionale dei beni
culturali ed ambientali

Visto lo statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;
Visto il D.A. del 10 agosto 1990, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico l'«area di Valle del Paradiso Castellazzo» nel comune di Delia, approvando la proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento formulata nella seduta del 14 aprile 1989;
Vista la nota n. 630 del 30 gennaio 2003, con la quale il comune di Delia chiede di ridefinire la situazione vincolistica dell'area di cui sopra per i motivi esposti nella relazione tecnico-descrittiva dell'ufficio tecnico del comune di Delia, prodotta in uno alla suddetta nota sindacale;
Considerato che dalla nota e della relazione sopra menzionata emerge che il decreto assessoriale del 10 agosto 1990, oltre a dichiarare di notevole interesse pubblico l'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge n. 1497/1939 allora vigente, ha dettato prescrizioni su porzioni territoriali perimetrate nelle planimetrie allegate alla proposta di vincolo formulata dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, e precisamente:
1) nelle aree perimetrate dall'art. 1, lettera c, della legge 8 agosto 1985, n. 431, allora vigente;
2) nell'area segnata di lettera A;
3) nell'area segnata di lettera B;
4) nell'area segnata di lettera C; sottoponendo alcune di queste aree (numeri 1 e 3) a divieto assoluto di edificazione e individuando indici e distanze di natura urbanistica, nonche' definizioni tipologiche per le altre aree (numeri 2 e 4);
Rilevato che dette prescrizioni e detti divieti esorbitano dall'ambito del potere esercitato e dalle funzioni di legge, in quanto le disposizioni legislative non consentivano e non consentono, in sede di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico di un'area di definire in via preventiva gli interventi ammessi, ne' di escludere, in via preventiva, il diritto di edificare, ne' infine di dettare standards e tipologie urbanistiche;
Ritenuto che la funzione tipica e legittima della dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dalla legge n. 1497/1939 ed oggi dal titolo II del testo unico n. 490/1999 era ed e' di sottoporre alla preventiva e discrezionale valutazione della soprintendenza i progetti di tutti gli interventi che ricadono nel territorio protetto e sono idonei a modificare lo stato dei luoghi;
Ritenuto che competa soltanto alla pianificazione territoriale paesistica obbligatoria dettare i criteri e le modalita' di un uso del territorio paesisticamente compatibile con l'interesse pubblico delle aree protette;
Ritenuto per quanto sopra esposto, che le prescrizioni e i divieti apposti al decreto del 10 agosto 1990 siano illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere;
Ritenuto allo scopo di conferire certezza e stabilita' agli atti giuridici dell'amministrazione, conformandoli alle prescrizioni di legge, di procedere in autotutela alla rettifica del decreto summenzionato, eliminando dallo stesso le parti e le disposizioni viziate che non inficiano il testo e lo scopo della restante parte della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area indicata, che, appare meritevole di conferma;
Per quanto sopra esposto;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono recepite, sono annullate le seguenti disposizioni del decreto assessoriale del 10 agosto 1990 comportante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'«area di Valle Paradiso Castellazzo» nel comune di Delia:
nelle premesse, alinea 15, da «Ritenuto, infine, ...» a «... prescrizioni dell'area A»;
nelle premesse, all'alinea 18, «... rispettare le prescrizioni e i limiti imposti dal vincolo e ...»;
nell'art. 1, «... con le limitazioni richiamate nelle premesse stesse».
 
Art. 2.
In conseguenza di quanto disposto all'art. 1, le perimetrazioni e le delimitazioni inserite nella planimetria «A» allegata al decreto del 10 agosto 1990 si intendono come non apposte, ferma restando l'individuazione complessiva del perimetro dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico contenuta nella planimetria stessa.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.
Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Delia, perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta, sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Delia dove gli interessati potranno prenderne visione.
La soprintendenza competente comunichera' a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Delia.
 
Art. 4.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S., nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.
Palermo, 6 febbraio 2003
Il dirigente del servizio: Gelardi
 
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