IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la propria direttiva in data 24 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 12 maggio 1998, con la quale e' stata indetta la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» nella terza domenica di maggio di ogni anno; Vista la richiesta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) per differire al mese di ottobre la celebrazione della «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», in considerazione delle difficolta' organizzative incontrate dall'Associazione medesima a causa della concomitanza, nel mese di maggio, di altre ricorrenze religiose e civili; Ritenuto pertanto opportuno differire la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» alla seconda domenica di ottobre di ogni anno; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 marzo 2003;
E m a n a
la seguente direttiva:
La «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1998, e' differita alla seconda domenica di ottobre di ogni anno. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Registro n. 4, foglio n. 57 |