Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CERRETO GUIDI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerreto Guidi (provincia di Firenze) ha adottato il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

A) Abitazione principale............................... 5,5 B) Pertinenza dell'abitazione principale............... 5,5
Si considerano pertinenze dell'abitazione
principale le unità immobiliari classificate
catastalmente nelle categorie C2-C6-C7 a con-
dizione che:
a) il proprietario o titolare, anche se
in quota parte, di diritto reale di go-
dimento dell'abitazione principale sia
proprietario o titolare, anche se in
quota parte, di diritto reale di godi-
mento della pertinenza;
b) non siano locate;
c) che queste siano durevolmente ed
esclusivamente asservite alla predetta
abitazione;
d) che siano ubicate ad una distanza non
superiore a metri 200 dall'abitazione
stessa. C) Abitazioni - compresa la pertinenza come
individuata nel precedente paragrafo (punto B)
- concessa in uso gratuito a parenti o affini
fino al secondo grado purché ivi residenti........... 5,5 D) Abitazione non locata posseduta da soggetto
che acquisisce la residenza in istituti di
ricovero o sanitari in seguito a ricovero
permanente in quanto soggetto anziano o disabile..... 5,5 E) Abitazioni locate con contratto concordato
(ex art. 4 legge n. 431/1998) purchè registrato...... 5,5 F) Abitazioni locate con contratto libero purché
registrato........................................... 6,5 G) Altri immobili....................................... 7,0
In questa categoria sono compresi anche i fab-
bricati classificati C2-C6-C7 non rientranti
nel punto B H) Terreni.............................................. 7,0 I) Aree fabbricabili.................................... 7,0 L) Abitazioni non locate................................ 7,0

Detrazione per abitazione principale

Detrazione per abitazione principale................. Euro 103,29 La detrazione per abitazione principale è elevata nel seguente modo 1. Nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a Euro 9.554,45........................................ Euro 206,58 2. Nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra Euro 9.554,45 e Euro 10.329,13....................... Euro 154,93 3. Nucleo familiare composto unicamente da ultra- settantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE inferiore a Euro 11.362,05..................................... Euro 206,58 4. Nucleo familiare composto unicamente da ultra- settantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE compreso fra Euro 11.362,05 e Euro 12.394,96...................... Euro 154,93 5. Nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a Euro 12.394,96 in presenza di:
a) persona invalida 100% della capacità
lavorativa certificata dalle commissioni
per invalidi o da enti erogatori di trat-
tamenti di invalidità;

oppure
b) persona con handicap psicofisico permanente
di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104
del 5 febbraio 1992;

oppure
c) anziano maggiore 65 anni fisicamente non au-
tosufficiente. La non autosufficienza dovrà es- sere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche............................... Euro 206,58

L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuizione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.
La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per il versamento del saldo I.C.I.).
(Omissis).
 
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