Il comune di Cerreto Guidi (provincia di Firenze) ha adottato il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
A) Abitazione principale............................... 5,5 B) Pertinenza dell'abitazione principale............... 5,5 Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie C2-C6-C7 a con- dizione che: a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di go- dimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godi- mento della pertinenza; b) non siano locate; c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; d) che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200 dall'abitazione stessa. C) Abitazioni - compresa la pertinenza come individuata nel precedente paragrafo (punto B) - concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al secondo grado purché ivi residenti........... 5,5 D) Abitazione non locata posseduta da soggetto che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente in quanto soggetto anziano o disabile..... 5,5 E) Abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4 legge n. 431/1998) purchè registrato...... 5,5 F) Abitazioni locate con contratto libero purché registrato........................................... 6,5 G) Altri immobili....................................... 7,0 In questa categoria sono compresi anche i fab- bricati classificati C2-C6-C7 non rientranti nel punto B H) Terreni.............................................. 7,0 I) Aree fabbricabili.................................... 7,0 L) Abitazioni non locate................................ 7,0
Detrazione per abitazione principale
Detrazione per abitazione principale................. Euro 103,29 La detrazione per abitazione principale è elevata nel seguente modo 1. Nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a Euro 9.554,45........................................ Euro 206,58 2. Nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra Euro 9.554,45 e Euro 10.329,13....................... Euro 154,93 3. Nucleo familiare composto unicamente da ultra- settantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE inferiore a Euro 11.362,05..................................... Euro 206,58 4. Nucleo familiare composto unicamente da ultra- settantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE compreso fra Euro 11.362,05 e Euro 12.394,96...................... Euro 154,93 5. Nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a Euro 12.394,96 in presenza di: a) persona invalida 100% della capacità lavorativa certificata dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trat- tamenti di invalidità;
oppure b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
oppure c) anziano maggiore 65 anni fisicamente non au- tosufficiente. La non autosufficienza dovrà es- sere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche............................... Euro 206,58
L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuizione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa. La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per il versamento del saldo I.C.I.). (Omissis). |