Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CHIVASSO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chivasso (provincia di Torino) ha adottato il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Di confermare per l'anno 2003 tutto quanto gia' deliberato in materia di detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e, conseguentemente, di stabilire la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29, nonche' di elevare tale detrazione a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
A) nucleo familiare composto da una o piu' persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione e relativa pertinenza, nonche' quelli di cui al successivo capo qualora sussistano) di importo inferiore o pari a Euro 8.779,77, con eventuale maggiorazione di Euro 1.032,91 per ogni componente il nucleo famigliare oltre il primo;
B) eventuali proprieta' di altri fabbricati oltre all'abitazione principale ed all'eventuale pertinenza e/o terreni, con reddito catastale non rivalutato complessivo inferiore o uguale a Euro 46,48. Non vengono considerati come «altri fabbricati» le pertinenze (box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche se iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto A);
2) Di stabilire che per usufruire di detta maggiore detrazione, i soggetti interessati debbano presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo famigliare, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d'accordo od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo.
(Omissis).
 
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