Il comune di Deiva Marina (provincia di La Spezia) ha adottato il 1° febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2) di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2003 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale; 3) di confermare che possono essere considerate altresi' abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni per questa previste, anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza; 4) di fissare un'aliquota ridotta pari al 6 per mille in favore dei soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari localizzate nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, che eseguono su quelle unita' immobiliari interventi di recupero primario, come definito dal primo comma dell'art. 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o di tutta la facciata dell'edificio; 5) di confermare anche per il 2003, in applicazione del disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, l'aumento a Euro 155 della detrazione di Euro 103,29, prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonche' alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari. 6) di prevedere una ulteriore detrazione pari ad Euro 50,00 per l'unita' immobiliare ubicata nei centri storici del capoluogo e delle frazioni adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia sostenuto per quella unita' immobiliare un intervento di recupero primario, come definito dal primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o di tutta la facciata dell'edificio. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e ove, di norma, hanno la residenza. 7) Possono usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6 della presente deliberazione, quei soggetti passivi che hanno presentato denuncia di fine lavori nell'anno 2002 per interventi localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, oggetto di recupero primario come definito dal primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o di tutta la facciata dell'edificio, dette agevolazioni si applicano per anni 10. 8) I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6 della presente deliberazione, devono presentare richiesta a questo Ente entro ottobre 2003, su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi. (Omissis). |