Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GIULIANOVA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Giulianova (provincia di Teramo) ha adottato il 17 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Stabilire le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella seguente misura:
a) 4,5 per mille per l'abitazione principale. Si considerano abitazioni principali:
1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
2. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che Ia stessa non risulti locata;
3. le unita' immobiliari cedute a titolo definitivo dal proprietario che ne mantiene l'usufrutto, ad un parente fino al secondo grado in linea retta, consentendogli altresi' l'uso gratuito dello stesso quale abitazione principale;
b) 6 per mille immobili appartenenti alla categoria catastale B;
c) 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date in locazione o in uso di comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato;
d) 7 per mille per gli alloggi non locati o/e per le seconde case a disposizione;
e) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
f) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle modalita' previste in regolamento.
I contribuenti che usufruiscono dell'aliquota di cui al punto a), comma 3 e lettera c), sono tenuti per il primo anno di applicazione, alla presentazione entro il 20 dicembre, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 comma 1, di autocertificazione attestante:
l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
gli estremi del contratto/atto;
gli estremi di registrazione del contratto/atto.
3) Di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di Euro 103,29;
4) Di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 154,94 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
pensionati che alla data del 1° gennaio 2003, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta';
lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1° gennaio 2003, dando atto che usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 2002, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile IRPEF):
per un unico componente Euro 9.056,00
fino a due componenti Euro 14.284,00
per ogni componente in piu' Euro 5.228,00.
5) Di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei requisiti riportati al punto 4), dando atto che usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno dei requisiti succitati, abbiano avuto, nel 2002, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile IRPEF):
per un unico componente Euro 6.708,00
fino a due componenti Euro 11.936,00
per ogni componente in piu' Euro 5.228,00.
6) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato:
invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge 118/71);
invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (L. 18/80);
cieco assoluto (L. 382/70);
sordomuto (L.381/70);
minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (L.289/90);
7) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata;
8) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini o parenti entro il quarto grado civile aventi i seguenti requisiti:
persona handicappata ai sensi dell'art. 3 comma terzo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, con condizione di invalidita' riconosciuta dalla competente A.S.L. ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui ai punti 4), 5), 6), 7) e 8).
a) Il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, eec:). Il diritto all'elevazione della detrazione spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile sul quale l'attivita' agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale, coltivato occasionalmente, senza struttura organizzativa i cui prodotti non vengono commercializzati, oppure eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare in misura inferiori al 50%;
b) il contribuente e' tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 20 dicembre 2003, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 200, n. 388, art. 18 comma 1, contenente i seguenti elementi:
l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
autocertificazione attestante:
i redditi conseguiti nel 2002, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I. (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);
la composizione del nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2003;
il possesso dei requisiti di cui al punto a) del presente comma;
dati identificativi del certificato di invalidita' e data del rilascio da parte della A.S.L.;
(solo per i contribuenti di cui al punto 6)
La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la «condicio sine qua non» per operare, da parte del contribuente, gia' dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2003, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
E' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al comune di Giulianova, ufficio tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro trenta giorni dal loro verificarsi.
(Omissis).
 
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