Il comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari) ha adottato il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. determinare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano per puntuale conferma, per il periodo di imposta 2003 il seguente sistema delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 1) 6 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2) 4 per mille, l'aliquota per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43. 3) 7 per mille, l'aliquota per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, ad esclusione di: a) unita' immobiliari destinate ad abitazione site nel centro storico (zona «A»); b) unita' immobiliari destinate ad abitazione e site nella zona «Al» a piano terra, rialzato ed interrato; c) tutte le altre unita' immobiliari destinate ad abitazione non in possesso dei requisiti minimi di abitabilita' come previsti dal regolamento edilizio locale, stato accertato con perizia tecnica a carico del proprietario che allega idonea documentazione o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata; d) tutte le unita' immobiliari destinate ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli e sorelle), quando risultino anagraficamente residenti. Per le unita' immobiliari destinate ad abitazione di cui alle lettere a), b), c), d), l'aliquota viene fissata al 6 per mille; 2. confermare per il periodo d'imposta 2003 in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. |