Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Marcello Pistoiese (provincia di Pistoia) ha adottato il 3 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Di determinare per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile ai seguenti immobili:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel Comune;
b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) e 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;
e) a due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;
g) pertinenze dell'abitazione principale
aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta e' identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera c) decreto legislativo 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformita' dell'art. 59 comma 1 lettera c) decreto legislativo n. 446/97:
a) Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;
b) Croce Rossa;
c) Conservatori;
d) Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.
detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
 
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