Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 aprile 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Vidovic Ivanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della Vidovic Ivanka, nata a Legrad (Croazia) il 13 marzo 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Socijalni Radnik», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Diplomirani Socijalni Radnik», conseguito presso la «Sveuciliste u Zagrebu Pravni Fakultet» di Zagabria in data 10 marzo 1987 e che il titolo cosi' conseguito di «Socijalni Radnik» conferisce in Croazia il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia di Zagabria in febbraio 2002; Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 25 ottobre 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nei pareri scritti in atti del 20 febbraio 2003 e del 21 febbraio 2003; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia della ricerca sociale ed elementi di valutazione dei servizi; 2) economia e gestione dell'organizzazione dei servizi; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Vidovic Ivanka, nata a Legrad (Croazia) il 13 marzo 1963, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) metodologia della ricerca sociale ed elementi di valutazione dei servizi; 2) economia e gestione dell'organizzazione dei servizi. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 aprile 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. A. |
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