Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 aprile 2003 |
Riconoscimento al sig. Herling Ioan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inginer Mecanic», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Diploma de Inginer in profilul Mecanic» conseguito presso l'«Institutul Politehnic, Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini» di Bucarest in data 25 marzo 1985, e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer Mecanic» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest nel novembre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti industriali; 2) impianti elettrici; 3) fisica tecnica. Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 19 agosto 1999 con scadenza in data 19 agosto 2003, per lavoro subordinato; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti industriali; 2) impianti elettrici; 3) fisica tecnica. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 aprile 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale. |
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