IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Fontes Saenz De Pipaon Ana, nata a Madrid il 21 dicembre 1974, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dalla «Facultad de Ciencias Humanas y Sociales-Universidad Pontificia Comillas de Madrid» il 26 settembre 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»; Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social Y Asistentes Social de Madrid» dal 16 ottobre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B - come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Fontes Saenz De Pipaon, nata a Madrid il 21 dicembre 1974, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 18 aprile 2003 Il direttore generale: Mele |