Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attivita' dello smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3286).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1-ter, comma 3 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attivita' di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001;
Considerato, in particolare, che i sindaci del territorio della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti, mediante l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti vanificano ogni attivita' posta in essere dal Presidente della medesima regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 2425/1996;
Considerato che il reiterato esercizio del potere interdittivo da parte dei sindaci ha determinato un grave ritardo nell'attuazione degli interventi di carattere emergenziale demandati al Presidente delta regione Campania - Commissario delegato;
Considerato che detto reiterato esercizio del potere interdittivo da parte dei sindaci nel settore dello smaltimento dei rifiuti e' posto in essere nel perseguimento degli interessi particolaristici delle comunita' locali, senza che i medesimi interessi siano contemperati con quelli pubblici e di carattere generale della intera collettivita', con ogni conseguente pregiudizio dell'interesse pubblico al celere ed effettivo superamento dell'emergenza ambientale di cui trattasi, anche in relazione ai gravi ritardi nell'effettivita' della complessiva azione straordinaria commissariale derivanti dall'espletamento delle necessarie iniziative oppositive;
Attesa per quanto sopra premesso, la sopravvenienza di una serie di circostanze riferibili, in particolare, alla situazione di fermo degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti per la mancanza di siti presso cui procedere allo stoccaggio, anche a causa del sopra evidenziato contesto di interferenze poste in essere dalle autorita' locali, con particolare riferimento ai comuni di Acerra e Santa Maria la Fossa, in cui sono autorizzati gli impianti di termovalorizzazione;
Ravvisata quindi l'assoluta necessita' ed urgenza di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a concentrare in un unico centro di responsabilita' i poteri relativi alla grave problematica di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003 per il superamento della situazione emergenziale e per favorire il ripristino della normalita';
Di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Sentito il Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: «Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato puo' autorizzare, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, i siti di produzione e di stoccaggio del combustibile derivato dai rifiuti, nonche' i siti di smaltimento finale della frazione organica stabilizzata e dei sovvalli degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato da rifiuti, nonche' impianti di compostaggio, aree di trasferenza, ed impianti di trattamento e di smaltimento utili a superare definitivamente lo stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti».
2. Il comma 2 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 e' cosi' sostituito: «Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nel-l'espletamento dei compiti commissariali, opera in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' in deroga all'art. 24 della legge n. 109/1994, procedendo, se del caso, ad affidamenti diretti a trattativa privata».
 
Art. 2.
1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, anche attraverso un'approfondita comparazione degli interessi coinvolti facenti capo alle comunita' locali rispetto agli interessi generali dell'intera collettivita' interessata, i prefetti sono nominati Commissari delegati, esercitando, nel territorio di competenza, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, all'uopo subentrando ai sindaci nella titolarita' e nell'esercizio di tali potesta' per la durata dello stato di emergenza.
2. I prefetti - Commissari delegati, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto n. 773/1931, nonche' sulla base di quanto previsto dal precedente comma, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative del Presidente della regione Campania - Commissario delegato.
3. All'art. 3 comma 1-bis, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e modificato dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, dopo le parole «degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e delle stazioni di compattazione e degli impianti di compostaggio» sono aggiunte le seguenti: «dei siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti e dei siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti».
4. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone, altresi', un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti da erogare a favore dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti ed i siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. Detto contributo, stabilito nella misura complessiva di Euro 0.0052 per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, sara' erogato nella misura di Euro 0.0013 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di trasferenza, nella misura di Euro 0.0013 per chilogrammo ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti e di Euro 0.0026 ai comuni sede di siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. Le suddette somme previste per i comuni sede di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti saranno conferite ai comuni sede di stazioni di trasferenza dopo l'entrata di esercizio degli impianti di termovalorizzazione».
5. A decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza e' applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani una maggiorazione pari a Euro 0.015 al chilogrammo di rifiuto conferito. Tali somme sono conferite al Presidente della regione Campania - Commissario delegato per lo sviluppo della raccolta differenziata.
6. I contributi e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono riscossi dalla affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, sulla base di apposita convenzione nell'ambito della quale si tiene conto sia degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predetta attivita' di riscossione, che dei benefici economici derivanti all'impresa stessa dalla maggiore disponibilita' di risorse finanziarie; con la stessa convenzione sono disciplinati tutti gli aspetti economico-finanziari anche con riferimento alle penali per eventuali inadempienze contrattuali.
7. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone, altresi', un contributo a carico degli enti pubblici che conferiscono i materiali derivanti dalle attivita' di bonifica, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati i siti di stoccaggio definitivo dei suddetti materiali. Detto contributo e' stabilito nella misura di 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto secco conferito.
8. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone, anche mediante l'adeguamento della tariffa di conferimento dei rifiuti, ogni intervento che nel corso di funzionamento degli impianti di termovalorizzazione garantisca, con le soluzioni tecniche piu' idonee, la riduzione delle emissioni. I limiti di emissione dovranno essere inferiori a quelli previsti dalla direttiva comunitaria 2000/76/CE anche se non ancora recepita dalla legislazione nazionale.
9. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone la esecuzione di tutti gli interventi utili al fine di ridurre l'attuale livello di alterazione ambientale nei comuni sedi di impianto di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti. Per gli interventi di cui al presente comma il Commissario delegato predisporra' un apposito piano che approvera' previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 3.
1. Il Comitato previsto dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2774 ed istituito con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 ottobre 2002 e' integrato con un rappresentante della regione Campania, nominato dal Presidente della regione medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ferme le deroghe di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, i Commissari delegati sono autorizzati, altresi', a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni di legge:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 titolo I, titolo II e titolo III;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22, commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 24;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 50 e 54.
 
Art. 5.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato attiva le procedure necessarie per il cofinanziamento comunitario, Per gli stessi interventi e', altresi', attribuita al Commissario delegato - Presidente della regione Campania la somma di 5 milioni di euro a valere sui fondi a disposizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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