Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 maggio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva brandol che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli art. 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il brandol, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti brandol;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti brandol;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva brandol non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva brandol, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.
 
Art. 3.
La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti brandol e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti brandol sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 26 luglio 2003.
Roma, 6 maggio 2003
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

Prodotti a base di brandol le cui autorizzazioni all'immissione in
commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

===================================================================== Prodotto |n. reg. |Data reg. |Impresa ===================================================================== Gesal Orto Antioidico |005722 |27-01-1984 |Compo agricoltura S.p.a. Brandol 20 PB |004222 |17-02-1981 |S.A.R.I.A.F. S.p.a. Brandol 25 L |004221 |17-02-1981 |S.A.R.I.A.F. S.p.a.
 
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