Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 maggio 2003, n. 107
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1. 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni "provvisorie" e sull'occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime. 2. La Commissione ha il compito di indagare su: a) le cause delle archiviazioni "provvisorie" di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziche' nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato; b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilita'; c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.
 
Art. 2

1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.
 
ART. 3. 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale. 2. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. E' sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.
 
ART. 4. 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e puo' avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.
 
ART. 5. 1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
 
ART. 6. 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
 
ART. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 973):
Presentato dall'on. Carlo Carli il 21 giugno 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 settembre 2001 con pareri delle
commissioni I e IV.
Esaminato dalla II commissione il 14, 29 maggio 2002 e
11, 13 giugno 2002.
Esaminato in aula il 17, 19 giugno 2002 ed approvato il
20 giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1529):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª
(Difesa), in sede referente, il 3 luglio 2002 con parere
della commissione 1ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª il
1° ottobre 2002 e 6 novembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 973-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 4 marzo 2003 con pareri delle commissioni I e
IV.
Esaminato dalla II commissione l'1, 8, 16 aprile 2003.
Esaminato in aula il 5 maggio 2003 ed approvato
l'8 maggio 2003.
 
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