L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 15 aprile 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Vista la delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la delibera dell'Autorita' n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Viste le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie, alberghi ed altri esercenti l'attivita' commerciale che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali; Considerato che sono pervenute all'Autorita' dalle associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attivita' di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet; Considerato che la messa a disposizione del pubblico della possibilita' di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attivita' principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori gia' licenziatari o autorizzati; Considerato che la normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma 1, lettera q), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica; Considerato che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilita' elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalita' e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza; Considerato che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo 2002, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, e' esplicitato l'obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nella comunita', semplificando le norme e ricorrendo alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete
1. Ai fini del presente provvedimento valgono ove applicabili le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. 2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell'esercente l'attivita' commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attivita' di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 15 aprile 2003 Il presidente: Cheli |